Art. 33 
 
 
                      Modifica dell'articolo 47 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti  per  punto  di
entrata trasmettono tempestivamente copia  del  relativo  nulla  osta
all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di
destinazione del materiale.»; 
    b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Per i vegetali, prodotti vegetali e  altre  voci  destinati  ad
essere svincolati dopo la quarantena, lo  "svincolo  ufficiale"  deve
essere approvato dal Servizio fitosanitario  regionale.  Prima  dello
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti  vegetali  e  altri  prodotti
devono essere stati sottoposti a  misure  di  quarantena  nonche'  ad
analisi, e devono essere  risultati  esenti  da  qualsiasi  organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente  presente  nella
Comunita' europea e non elencato nel presente decreto. 
  4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni  di  quarantena  e  i
controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi
fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente  incaricati
dai  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti,  a   spese   degli
interessati,  conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato   XVII
concernenti  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e  altre  voci  ivi
specificati. 
  5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel  corso  delle
misure suddette  non  sono  risultati  esenti  da  organismi  nocivi,
secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e  tutti  i
vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i  quali  sono  stati  a
contatto o  che  possono  essere  stati  contaminati,  devono  essere
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o  a  misure  di
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.»; 
    c) la lettera a) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: 
  «a) il  materiale,  nonche'  gli  organismi  nocivi  e  l'eventuale
materiale contaminato, e tutti i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o
altre voci con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati
contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati  o  sottoposti  al
trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;»; 
    d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. I Servizi fitosanitari  regionali  provvedono  affinche'  siano
prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per  le
attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti  vegetali  e  altre
voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni
I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di
quarantena  devono  essere  comunicate  al   Servizio   fitosanitario
centrale. 
  9. Entro  il  31  luglio  di  ogni  anno,  i  Servizi  fitosanitari
regionali trasmettono al  Servizio  fitosanitario  centrale,  per  il
precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco  con
indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e
dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera  di  organismi
nocivi confermati per lo stesso periodo nel  corso  delle  misure  di
quarantena e degli esami eseguiti ai  sensi  dell'allegato  XVII,  ai
fini della loro trasmissione alla Commissione  e  agli  Stati  membri
entro il primo settembre.»; 
    e) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «9-bis. I casi di contaminazione eventualmente  individuati  devono
essere   comunicati   immediatamente   al   Servizio    fitosanitario
centrale.». 
 
          Note all'art. 33: 
              Il  testo   dell'articolo   47   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 47 (Controlli ufficiali di quarantena).  -  1.  I
          Servizi fitosanitari regionali verificano che il  materiale
          sia  conservato  in  condizioni   di   quarantena   durante
          l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi  e  venga
          trasportato direttamente e immediatamente nel luogo  o  nei
          luoghi indicati nella domanda. 
              1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti  per
          punto di  entrata  trasmettono  tempestivamente  copia  del
          relativo   nulla   osta   all'importazione   al    servizio
          fitosanitario competente per il luogo di  destinazione  del
          materiale. 
              2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per
          territorio  sorveglia  le  attivita'  approvate  e   vigila
          affinche'  durante   l'intero   loro   svolgimento,   siano
          costantemente rispettate le condizioni di quarantena  e  le
          condizioni generali fissate  nell'allegato  XV,  procedendo
          all'esame periodico dei locali e delle attivita'. 
              3. Per i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altre  voci
          destinati ad  essere  svincolati  dopo  la  quarantena,  lo
          'svincolo ufficiale' deve  essere  approvato  dal  Servizio
          fitosanitario regionale. Prima dello svincolo  ufficiale  i
          vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono  essere
          stati sottoposti a misure di quarantena nonche' ad analisi,
          e devono essere risultati  esenti  da  qualsiasi  organismo
          nocivo,  salvo  che  trattasi  di  organismo   notoriamente
          presente  nella  Comunita'  europea  e  non  elencato   nel
          presente decreto. 
              4.  La  vigilanza  sul  rispetto  delle  condizioni  di
          quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono  effettuati
          dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri
          organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari
          regionali   competenti,   a   spese   degli    interessati,
          conformemente   alle   disposizioni   dell'allegato    XVII
          concernenti i vegetali, i prodotti vegetali  e  altre  voci
          ivi specificati. 
              5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci  che  nel
          corso delle misure suddette non sono  risultati  esenti  da
          organismi nocivi, secondo quanto indicato al  comma  3  del
          presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali  e
          altre voci con i quali sono stati a contatto o che  possono
          essere stati contaminati, devono  essere  distrutti  oppure
          sottoposti  ad  un  trattamento  idoneo  o  a   misure   di
          quarantena,  su  indicazione  del  Servizio   fitosanitario
          regionale, allo scopo di  eradicare  gli  organismi  nocivi
          corrispondenti. 
              6. Per ogni altro  materiale,  compresi  gli  organismi
          nocivi, al termine delle attivita' approvate, e  per  tutto
          il  materiale  rivelatosi  contaminato  nel   corso   delle
          attivita', il  Servizio  fitosanitario  regionale  provvede
          affinche': 
              a)  il  materiale,  nonche'  gli  organismi  nocivi   e
          l'eventuale materiale contaminato, e tutti  i  vegetali,  i
          prodotti vegetali o altre voci  con  i  quali  e'  stato  a
          contatto o che possono  essere  stati  contaminati,  devono
          essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al  trattamento
          prescritto dal Servizio fitosanitario regionale; 
              b) i locali e gli impianti in cui  si  sono  svolte  le
          attivita' vengono sterilizzati o puliti, secondo  il  caso,
          nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale. 
              7.  La  persona  responsabile  delle   attivita'   deve
          comunicare   immediatamente   al   Servizio   fitosanitario
          regionale  competente  per  territorio  qualsiasi  caso  di
          contaminazione del materiale ad opera di  organismi  nocivi
          elencati nel presente decreto e la  presenza  di  qualsiasi
          altro organismo nocivo che venga giudicato un  rischio  per
          la  Comunita'  dal  Servizio  stesso  e   che   sia   stato
          individuato nel corso delle  attivita',  nonche'  qualsiasi
          caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi. 
              8.  I   Servizi   fitosanitari   regionali   provvedono
          affinche' siano prese le opportune  misure  di  quarantena,
          comprese le analisi, per le attivita' in cui si  utilizzano
          vegetali,  prodotti  vegetali   e   altre   voci   elencati
          nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni  I,
          II, III e IV dell'allegato XVII del  presente  decreto.  Le
          misure di quarantena devono essere comunicate  al  Servizio
          fitosanitario centrale. 
              9.  Entro  il  31  luglio  di  ogni  anno,  i   Servizi
          fitosanitari    regionali    trasmettono    al     Servizio
          fitosanitario centrale, per il  precedente  periodo  di  un
          anno conclusosi il 30 giugno,  un  elenco  con  indicazioni
          quantitative dei trasferimenti di materiali  autorizzati  e
          dei casi di contaminazione di detto materiale ad  opera  di
          organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso
          delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai  sensi
          dell'allegato XVII, ai fini della  loro  trasmissione  alla
          Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre. 
              9-bis.   I   casi   di   contaminazione   eventualmente
          individuati  devono  essere  comunicati  immediatamente  al
          Servizio fitosanitario centrale.".