Art. 35 
 
 
                      Modifica dell'articolo 49 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera  b)  del  comma  2,  le  parole:  «rappresentanti
dell'Italia»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rappresentare
l'Italia»; 
    b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) la determinazione degli standard tecnici e delle  procedure  di
controllo,   anche   in   applicazione   degli   standard    prodotti
dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO),
cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere
del Comitato di cui all'articolo 52;»; 
    c) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: 
  «c-bis)  la  definizione  del   Piano   nazionale   dei   controlli
fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»; 
    d) dopo la lettera i) del comma 2 e' inserita la seguente: 
  «i-bis) la determinazione di linee generali  e  buone  pratiche  in
materia  fitosanitaria  per  l'attuazione   delle   misure   relative
all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»; 
    e) la lettera o) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
  «o)  le  comunicazioni  ufficiali  alla   FAO,   all'European   and
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla  Commissione
e agli altri Stati  membri,  relative  allo  status  degli  organismi
nocivi da quarantena o di recente introduzione, come  previsto  dalla
Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.». 
 
          Note all'art. 35: 
              Il  testo   dell'articolo   49   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 49 (Servizio fitosanitario  centrale).  -  1.  Il
          Servizio fitosanitario centrale, opera presso il  Ministero
          delle  politiche  agricole  e   forestali   e   rappresenta
          l'autorita' unica di coordinamento e  di  contatto  per  le
          materie disciplinate dal presente decreto. 
              2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
              a) la cura dei rapporti con i competenti  uffici  della
          Commissione   dell'Unione   europea,   con   il    Comitato
          fitosanitario  permanente  di  cui  all'articolo  18  della
          direttiva  2000/29/CE,   con   i   corrispondenti   Servizi
          fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
          protezione  dei  vegetali  degli  altri  Paesi  e  con   le
          Organizzazioni   internazionali   operanti   nel    settore
          fitosanitario; 
              b) l'indicazione di esperti che  possono  rappresentare
          l'Italia  presso  i  Comitati  ed  i   gruppi   di   lavoro
          riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
          Organizzazioni internazionali, previo parere  del  Comitato
          di cui all'articolo 52; 
              c) la determinazione degli  standard  tecnici  e  delle
          procedure  di  controllo,  anche  in   applicazione   degli
          standard prodotti  dall'European  and  Mediterranean  Plant
          Protection  Organization(EPPO),  cui  debbono  attenersi  i
          Servizi fitosanitari regionali, previo parere del  Comitato
          di cui all'articolo 52; 
              c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli
          fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi  fitosanitari
          regionali, previo parere del Comitato di  cui  all'articolo
          52; 
              d) la determinazione dei requisiti di  professionalita'
          e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti,  in
          funzione del tipo di attivita'  e  per  ogni  categoria  di
          richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo
          parere del Comitato di cui all'articolo 52  (5) ; 
              e) il coordinamento, l'armonizzazione  e  la  vigilanza
          sull'applicazione  del  presente  decreto  nel   territorio
          nazionale; 
              f) la predisposizione dei provvedimenti  relativi  agli
          interventi obbligatori di cui  al  presente  decreto  e  la
          effettuazione  di  controlli  nell'esercizio   del   potere
          sostitutivo conseguenti ad inadempienze; 
              g)  la  tenuta   dei   registri   nazionali   derivanti
          dall'applicazione del presente  decreto  e  la  definizione
          delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da  parte
          dei Servizi fitosanitari regionali; 
              h) la redazione delle bozze dei provvedimenti  relativi
          al   recepimento   di   norme   comunitarie   in    materia
          fitosanitaria,  previo   parere   del   Comitato   di   cui
          all'articolo 52; 
              i)  la   determinazione   delle   linee   generali   di
          salvaguardia   fitosanitaria   nazionale,    compresa    la
          formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
          di provvedimenti di lotta  fitosanitaria  obbligatoria,  su
          proposta del Comitato di cui all'articolo 52; 
              i-bis) la determinazione  di  linee  generali  e  buone
          pratiche in materia fitosanitaria  per  l'attuazione  delle
          misure  relative  all'utilizzo  sostenibile  dei   prodotti
          fitosanitari; 
              l) la raccolta di dati relativi alla presenza  ed  alla
          diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi  ai
          vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di  una
          relazione annuale e la relativa divulgazione; 
              m)  la  raccolta  e  la  divulgazione  delle  normative
          fitosanitarie dei Paesi terzi  nonche'  delle  informazioni
          tecniche  provenienti  da  organizzazioni  comunitarie   ed
          internazionali; 
              n) la definizione delle caratteristiche  delle  tessere
          di  riconoscimento  degli  Ispettori,  previo  parere   del
          Comitato di cui all'articolo 52; 
              o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'Europeanand
          Mediterranean  Plant  Protection  Organization(EPPO),  alla
          Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status
          degli  organismi  nocivi  da  quarantena   o   di   recente
          introduzione,    come    previsto     dalla     Convenzione
          internazionale per la protezione dei vegetali. 
              3. Qualora il Comitato di cui all'articolo  52  ritenga
          che un Servizio fitosanitario  regionale  non  applichi  le
          norme di profilassi internazionale  previste  dal  presente
          decreto  e  cio'   comporti   gravi   rischi   fitosanitari
          all'economia agricola nazionale il  Servizio  fitosanitario
          centrale: 
              a)     provvede     a     richiamare      ufficialmente
          l'Amministrazione competente al rispetto  della  normativa,
          fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; 
              b) nel caso alla  scadenza  dei  termini  stabiliti  si
          riscontri il  protrarsi  dell'inadempienza  predispone  gli
          atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che  verranno
          adottati dal Ministro delle politiche agricole e  forestali
          con proprio decreto.".