Art. 36 Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 la parola: «documentati» e' sostituita dalla seguente: «documentali»; b) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti: «l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione; l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.»; d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»; e) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 36: Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 50 (Servizi fitosanitari regionali). - 1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze: a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate; b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto; c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche; d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate; e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi; f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identita' e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi; g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti; h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria; i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi; l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria; l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione; l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute; l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive; m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche; n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza; o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici; p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati; q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto; r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34. 2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento. 3. (abrogato).".