Art. 37 
 
 
                      Modifica dell'articolo 51 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  la  presenza  di  adeguate   attrezzature   amministrative   e
ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature  di
analisi specificate all'allegato XIX.». 
 
          Note all'art. 37: 
              Il  testo   dell'articolo   51   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 51 (Requisiti  minimi  dei  Servizi  fitosanitari
          competenti  per  i  punti  di  entrata).  -  1.  I  Servizi
          fitosanitari  regionali,  per  l'esecuzione  di   controlli
          fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre  voci
          in provenienza da Paesi terzi presso  i  posti  d'ispezione
          diversi  da  quelli  del  luogo  di  destinazione,   devono
          garantire: 
              a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca
          e l'identificazione degli organismi nocivi; 
              b) la presenza di adeguate attrezzature  amministrative
          e  ispettive,  nonche'  degli  impianti,   attrezzature   e
          apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.".