Art. 39 
 
 
                      Modifica dell'articolo 54 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Chiunque introduce nel territorio  italiano  organismi  nocivi,
dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in  violazione  dei
divieti di cui agli articoli 5,  6,  7  e  7-bis  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a
30.000,00 euro. 
  3. Chiunque non rispetta  i  divieti  di  diffusione,  commercio  e
detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei  prodotti  vegetali
od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a
6.000,00 euro.»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Chiunque  non  consente  agli  incaricati   del   Servizio
fitosanitario  l'effettuazione  dei  controlli  in   attuazione   del
presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Chiunque esercita  attivita'  di  produzione  e  commercio  dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati  dal  presente
decreto in assenza  o  sospensione  delle  autorizzazioni  prescritte
dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali  emanate
in applicazione del presente  decreto,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a
15.000,00 euro."; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico  o
per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali
od altre  voci  ed  omette  di  conservare  per  almeno  un  anno,  i
passaporti delle piante  e  di  iscriverne  gli  estremi  nei  propri
registri, e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»; 
    e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: 
  «9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di  cui  all'articolo
19,  non  consente  l'accesso  nell'azienda  da  parte  dei  soggetti
incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma  1,  lettera
g), ovvero  ne  ostacola  l'attivita',  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  2.500,00  euro  a
15.000,00 euro. 
  10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
19, non ottempera agli obblighi di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettere i) ed l),  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro. 
  11.  Chiunque  emette   il   passaporto   delle   piante   previsto
dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo  26,
oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. 
  12. Chiunque,  avendone  l'obbligo  giuridico,  non  emette  o  non
compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
2.500,00 euro a 15.000,00 euro; 
  13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e  3,
all'articolo 28, comma  2,  all'articolo  29,  commi  1,  2  e  5,  e
all'articolo  30,  commi  1,  2  e  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»; 
    f) dopo il comma 16 e' inserito il seguente: 
  «16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette
di notificare, preventivamente e con congruo  anticipo,  al  Servizio
fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo  di
spedizioni di vegetali, prodotti vegetali  o  altre  voci,  ai  sensi
dell'articolo 39, comma 3, e' punito con la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.»; 
    g) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
  «20. Chiunque, in violazione delle  misure  ufficiali  adottate  ai
sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in  commercio
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per  i  quali  i  controlli
fitosanitari hanno avuto esito  non  favorevole,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a
30.000,00 euro.»; 
    h) i commi 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti: 
  «23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi
fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50,  comma  1,  lettera
g), e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
  24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante  ai
sensi  dell'articolo  50,  comma  1,  lettera  i),  ha  l'obbligo  di
provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni
dalla notifica dell'atto di  intimazione  ad  adempiere.  La  mancata
ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi
di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante  ponendo
a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione
e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati  nelle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,   si
occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e
della manutenzione di parchi e giardini.»; 
    i) dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti: 
  «26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente  decreto,
non espressamente sanzionate dal presente  articolo,  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00  euro  a
1.200,00 euro. 
  26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  elimini  o
manometta   contrassegni   o   sigilli   apposti   dagli    ispettori
fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
250,00 euro a 1.500,00 euro. 
  26-quater. I  fornitori  accreditati  ai  sensi  di  legge  per  la
commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione  delle  specie
vegetali, previste dalla normativa  comunitaria,  che  non  adempiono
agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso  laboratori
accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale  di  cui
all'articolo  53  del  presente  decreto,  o  che  sono  inadempienti
riguardo alla  messa  a  diposizione  dei  risultati  delle  medesime
analisi, sono puniti con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
500,00 euro a 3.000,00 euro.»; 
    l) il comma 27 e' sostituito dal seguente: 
  «27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto  si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e
successive  modificazioni.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  sono
competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi  proventi  affluiscono
nei  bilanci  dei   suddetti   enti   e   devono   essere   destinati
esclusivamente  al  potenziamento   delle   attivita'   dei   Servizi
fitosanitari.». 
 
          Note all'art. 39: 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 54 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo  che  il
          fatto  costituisca   reato,   per   le   violazioni   delle
          disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le
          sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 
              2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
          nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od  altre  voci
          in violazione dei divieti di cui agli articoli 5,  6,  7  e
          7-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 a euro. 
              3. Chiunque  non  rispetta  i  divieti  di  diffusione,
          commercio e detenzione di organismi nocivi,  dei  vegetali,
          dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
          6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro; 
              3-bis.  Chiunque  non  consente  agli  incaricati   del
          Servizio fitosanitario  l'effettuazione  dei  controlli  in
          attuazione del presente decreto e' punito con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00  euro
          a 6.000,00 euro. 
              4.  Chiunque  esercita  attivita'   di   produzione   e
          commercio dei vegetali, prodotti  vegetali  ed  altre  voci
          disciplinati dal presente decreto in assenza o  sospensione
          delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e  26
          nonche' dalle normative nazionali emanate  in  applicazione
          del  presente  decreto,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00  euro
          a 15.000,00 euro. 
              5.  Chiunque  non  ottempera  agli  obblighi   di   cui
          all'articolo 8, comma 1 e non rispetti  i  divieti  di  cui
          all'articolo 9, commi 1 e 2,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad
          euro 1.500,00. 
              6. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 19, dichiara di  propria  produzione  vegetali
          prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio  al
          pubblico  o  per  finalita'  diverse  dall'uso   personale,
          vegetali, prodotti vegetali od  altre  voci  ed  omette  di
          conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante  e
          di iscriverne gli estremi nei propri  registri,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
              8. Chiunque acquista  vegetali,  prodotti  vegetali  od
          altre voci, al fine di  commercializzarli  all'ingrosso  ed
          omette di iscrivere gli estremi  dei  loro  passaporti  nei
          propri registri e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          del pagamento  di  una  somma  da  euro  2.000,00  ad  euro
          12.000,00. 
              9. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 19, non  consente  l'accesso  nell'azienda  da
          parte  dei  soggetti  incaricati  dei  controlli  ai   fini
          dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero  ne  ostacola
          l'attivita', e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 
              10. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo  19,  non  ottempera  agli  obblighi  di   cui
          all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          100 euro a 600 euro. 
              11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
          dall'articolo   25   senza   l'autorizzazione    prescritta
          dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO  senza
          la specifica autorizzazione,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00  euro
          a 9.000,00 euro. 
              12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non  emette
          o non compila correttamente il passaporto delle  piante  in
          ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 
              13. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo  26,  non  ottempera  agli  obblighi  di   cui
          all'articolo 27, commi 2 e 3,  all'articolo  28,  comma  2,
          all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo  30,  commi
          1,  2  e  3,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
              14. Chiunque non osservi  gli  obblighi  ed  i  divieti
          fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e  33,
          comma 1, in relazione all'introduzione,  alla  circolazione
          ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
          nelle   zone   protette   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.500,00
          ad euro 15.000,00. 
              15. Chiunque  modifica  la  destinazione  d'uso  di  un
          vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in  modo
          tale   da   non   rispettare   quella    riportata    sulla
          documentazione che accompagna originariamente  tale  merce,
          e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              16. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a  controllo
          fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo  39,
          comma 3, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 
              17. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo
          39, comma 2, e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              18.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a
          controllo   fitosanitario,    senza    la    documentazione
          prescritta, o con documentazione non  conforme,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              19.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali, prodotti  vegetali  o  altre  voci,  privi  della
          prescritta autorizzazione del  Servizio  fitosanitario,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              20. Chiunque,  in  violazione  delle  misure  ufficiali
          adottate ai  sensi  degli  articoli  15  e  40,  introduce,
          detiene o pone in commercio vegetali, prodotti  vegetali  o
          altre voci, per i  quali  i  controlli  fitosanitari  hanno
          avuto esito non  favorevole,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00  euro
          a 30.000,00 euro. 
              21.  Chiunque  sostituisce  i  vegetali,   i   prodotti
          vegetali o altre voci,  oggetto  delle  ispezioni  eseguite
          conformemente all'articolo 43, e' punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.000,00
          ad euro 18.000,00. 
              22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo
          45 che  cede  a  qualunque  titolo  materiali  prima  dello
          svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3,  o  che
          non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47,  commi
          1, 5 e 7, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni  impartite
          dai Servizi fitosanitari regionali ai  sensi  dell'articolo
          50,  comma  1,  lettera  g),  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro  a
          3.000,00 euro. 
              24. Chiunque non osserva il divieto di messa  a  dimora
          di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1,  lettera  i),
          ha  l'obbligo  di  provvedere  alla  loro  estirpazione   e
          distruzione entro quindici giorni dalla notifica  dell'atto
          di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
          obbligo  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro;  gli
          organi  di  vigilanza  dispongono  altresi'  l'estirpazione
          delle piante ponendo a carico dei trasgressori le  relative
          spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso  si
          tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19  e
          di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   si
          occupano  professionalmente  della   progettazione,   della
          realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini. 
              25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena  disposti
          dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
          decreti  ministeriali  emanati  conformemente  al  presente
          decreto,  in  impianti  non  in   possesso   del   previsto
          riconoscimento o con  modalita'  non  conformi  alle  norme
          vigenti, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              26.   Chiunque,   dopo   essere   stato    riconosciuto
          responsabile della trasgressione di una delle  prescrizioni
          contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi  ne
          trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da  infliggere
          e' sottoposto anche alla sospensione  delle  autorizzazioni
          regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un  periodo  non
          superiore a centoventi giorni. 
              26-bis.  Per  le  violazioni  alle   disposizioni   del
          presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
          articolo,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. 
              26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque
          elimini o manometta contrassegni o  sigilli  apposti  dagli
          ispettori  fitosanitari,  ,  e'  punito  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 
              26-quater. I fornitori accreditati ai  sensi  di  legge
          per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
          delle   specie   vegetali,   previste    dalla    normativa
          comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi  alle
          analisi  di  laboratorio  presso   laboratori   accreditati
          nonche' presso i laboratori della  rete  nazionale  di  cui
          all'articolo  53  del  presente   decreto,   o   che   sono
          inadempienti  riguardo  alla  messa   a   diposizione   dei
          risultati delle  medesime  analisi,  sono  puniti  con  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500,00   euro   a
          3.000,00 euro. 
              27. Per quanto non espressamente previsto dal  presente
          decreto  si  applicano  le  disposizioni  della  legge   24
          novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni.  I
          Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad  irrogare
          le sanzioni. I relativi proventi  affluiscono  nei  bilanci
          dei suddetti enti e devono essere destinati  esclusivamente
          al    potenziamento    delle    attivita'    dei    Servizi
          fitosanitari.".