Art. 4 Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Autorizzazione per l'importazione). - 1. L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario. 2. L'autorizzazione e' riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.».