Art. 41 
 
 
                      Modifica dell'articolo 57 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 41: 
              Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
          214 del 2005, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  57  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e  caratteristiche  di  ordine  tecnico
          delle direttive recepite con il presente decreto,  e'  data
          attuazione  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo  13dellalegge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              2. (abrogato). 
              3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data
          tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.".