Art. 5 
 
 
                      Modifica dell'articolo 8 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli  enti
pubblici e privati ed ogni altra  istituzione  scientifica,  di  dare
immediata   comunicazione   al   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio, della comparsa  effettiva  o  sospetta  di
organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche'  di  ogni  altro
organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio  della
Repubblica italiana. 
  2. Le Istituzioni  scientifiche  che  conducono  monitoraggi  sulla
presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II,  o  non
segnalati  precedentemente,  devono  tempestivamente  comunicarne   i
risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano  immediatamente
al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di
organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato
II, parte A, sez. I, oppure  la  comparsa,  in  una  parte  del  loro
territorio, in cui sino  ad  allora  non  era  stata  riscontrata  la
presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I,  parte  A,  sez.
II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o  parte  B.
Essi informano tempestivamente  il  Servizio  fitosanitario  centrale
delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure,  ove  non
sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. 
  2-ter. I servizi fitosanitari regionali  notificano  immediatamente
al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva  o  sospetta
di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di  cui  sino
ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro  territorio.
Essi informano altresi'  il  servizio  fitosanitario  centrale  delle
misure di protezione adottate o previste  al  riguardo,  al  fine  di
prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo. 
  2-quater.   Il    servizio    fitosanitario    centrale    notifica
immediatamente  alla  Commissione  ed  agli  altri  stati  membri  le
comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari  regionali  ai  sensi
dei commi 2-bis e 2-ter.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
          n. 214 del 2005,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art.  8  (Obblighi  di   comunicazione   al   Servizio
          fitosanitario nazionale). - 1. E' fatto obbligo a  chiunque
          e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici  e  privati  ed
          ogni  altra  istituzione  scientifica,  di  dare  immediata
          comunicazione   al   Servizio    fitosanitario    regionale
          competente  per  territorio,  della  comparsa  effettiva  o
          sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato  I  o  II,
          nonche' di  ogni  altro  organismo  nocivo,  non  segnalato
          precedentemente nel territorio della Repubblica italiana. 
              2.   Le   Istituzioni   scientifiche   che    conducono
          monitoraggi sulla presenza  di  organismi  nocivi  elencati
          negli allegati I e II,  o  non  segnalati  precedentemente,
          devono tempestivamente comunicarne i risultati  ai  Servizi
          fitosanitari competenti per territorio. 
              2-bis.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  notificano
          immediatamente  al  Servizio  fitosanitario   centrale   la
          presenza nel loro territorio di  organismi  nocivi  di  cui
          all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte  A,
          sez.  I,  oppure  la  comparsa,  in  una  parte  del   loro
          territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata
          la presenza, di organismi nocivi  di  cui  all'allegato  I,
          parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II,  parte
          A, sez. II, o parte B. Essi  informano  tempestivamente  il
          Servizio fitosanitario  centrale  delle  necessarie  misure
          adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia  possibile,
          il contenimento degli organismi nocivi in questione. 
              2-ter.  I  servizi  fitosanitari  regionali  notificano
          immediatamente  al  Servizio  fitosanitario   centrale   la
          comparsa effettiva  o  sospetta  di  organismi  nocivi  non
          indicati negli allegati I o II, di cui sino ad  allora  non
          era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi
          informano altresi' il servizio fitosanitario centrale delle
          misure di protezione adottate o previste  al  riguardo,  al
          fine di prevenire i  rischi  di  diffusione  dell'organismo
          nocivo. 
              2-quater. Il servizio fitosanitario  centrale  notifica
          immediatamente alla Commissione ed agli altri stati  membri
          le  comunicazioni   ricevute   dai   servizi   fitosanitari
          regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.".