Art. 5 
 
 
              Modifiche e integrazioni all'articolo 15 
           del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 
 
  1. All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Nelle more della definizione del codice unico  europeo,  si
applica il codice unico nazionale.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo n. 16 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  15  (Sistema  europeo   di   codifica).   -   1.
          Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 8,  comma
          6, del decreto legislativo  n.  191  del  2007,  a  ciascun
          materiale donato e' attribuito un codice  d'identificazione
          unico   europeo,   al   fine   di   garantire   un'adeguata
          identificazione del  donatore  e  la  rintracciabilita'  di
          tutti i materiali donati, nonche' di  fornire  informazioni
          sulle caratteristiche e proprieta' fondamentali dei tessuti
          e cellule. Il codice comprende almeno  le  informazioni  di
          cui all'allegato XI. 
              1-bis. Nelle more della definizione  del  codice  unico
          europeo, si applica il codice unico nazionale.».