Art. 10 
 
 
    Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti 
 
  1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo  9,
commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari  o  superiore  a  un  terzo  dei
rimborsi  delle  spese  elettorali  e  del  contributo  a  titolo  di
cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro  che  svolgono  le
funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni
analoghe perdono  la  legittimazione  a  sottoscrivere  i  rendiconti
relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.