Art. 11 
 
 
Misure per ampliare la trasparenza  dei  finanziamenti  privati  alla
                              politica 
 
  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18  novembre  1981,  n.
659,  e  successive  modificazioni,  la  parola:  «cinquantamila»  e'
sostituita dalla seguente: «cinquemila». 
  2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo
4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.  659,  e  successive
modificazioni». 
  3. All'articolo 12 della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il  periodo  della  campagna
elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi
elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del  referto  di
cui al comma 3». 
  4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n.  2,  nella  sezione
«Conto   economico»,   alla    lettera    A)    (Proventi    gestione
caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo  la  voce  «b)
contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce: 
    «b-bis)  contribuzioni  da  associazioni,  partiti  e   movimenti
politici».