Art. 13 
 
 
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e
            dei partiti politici per le elezioni comunali 
 
  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore  a
100.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica  di  sindaco  non  possono  superare  l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra  fissa  di  euro  25.000  e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per  ogni  cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. 
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a
500.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica  di  sindaco  non  possono  superare  l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa  di  euro  125.000  e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per  ogni  cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. 
  3. Nei comuni con popolazione  superiore  a  500.000  abitanti,  le
spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica  di
sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla  somma
della cifra fissa di euro 250.000 e della  cifra  ulteriore  pari  al
prodotto di  euro  0,90  per  ogni  cittadino  iscritto  nelle  liste
elettorali comunali. 
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore  a
100.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale  non  possono  superare
l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra  fissa  di  euro
5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per  ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.  Nei  comuni  con
popolazione superiore a 100.000 e non superiore a  500.000  abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla  carica
di  consigliere  comunale  non  possono  superare  l'importo  massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della  cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni  cittadino  iscritto
nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti, le spese per la campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale  non  possono  superare
l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra  fissa  di  euro
25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. 
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la  campagna
elettorale di  ciascun  partito,  movimento  o  lista  che  partecipa
all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli  candidati  alla
carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare  la
somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1  per  il  numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. 
  6. Alle elezioni nei comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti  si  applicano  le  seguenti  disposizioni  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515,  come  da  ultimo  modificata  dalla  presente
legge: 
    a) articolo 7, comma 2,  intendendosi  il  limite  di  spesa  ivi
previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1  a  4  del  presente
articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
di  euro  2.500  avvalendosi  unicamente  di  denaro  proprio,  fermo
restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma
6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza
il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8; 
    b) articolo 11; 
    c) articolo 12, comma 1,  intendendosi  sostituiti  i  Presidenti
delle rispettive Camere con il  presidente  del  consiglio  comunale;
comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo,  intendendosi  sostituita
la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della  Corte
dei  conti  competente  per  territorio;  comma   3-bis;   comma   4,
intendendosi sostituito  l'Ufficio  elettorale  circoscrizionale  con
l'Ufficio elettorale centrale; 
    d) articolo 13; 
    e) articolo 14; 
    f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il  limite  di
spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1  a  4  del
presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della
Camera di appartenenza con la  delibera  del  consiglio  comunale,  e
comma 8; comma  9,  intendendosi  i  limiti  di  spesa  ivi  previsti
riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4  del  presente  articolo;
comma 10, intendendosi  sostituito  al  Presidente  della  Camera  di
appartenenza il presidente del consiglio comunale;  comma  11,  primo
periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti
di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19. 
  7.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle   spese
elettorali da parte dei  partiti,  movimenti  politici  e  liste,  la
sezione regionale di controllo  della  Corte  dei  conti  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.  La
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e successive modificazioni, deve  essere  trasmessa  al
presidente del consiglio comunale entro tre  mesi  dalla  data  delle
elezioni.