Art. 15 
 
 
 Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari  competenti,  un  decreto  legislativo
recante  un  testo  unico  nel  quale,  con  le  sole   modificazioni
necessarie al coordinamento normativo, sono riunite  le  disposizioni
della presente legge e le altre disposizioni legislative  vigenti  in
materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai  partiti  e  ai
movimenti  politici,  nonche'  di  rimborso  delle   spese   per   le
consultazioni elettorali e referendarie. 
  2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  in
materia di  detrazioni  per  oneri,  le  parole  da:  «le  erogazioni
liberali»  fino  a:  «nonche'»  e  le  parole:  «erogazioni  e»  sono
soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2013. 
  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
    «1.1 Dall'imposta lorda si detrae  un  importo  pari  al  24  per
cento, per l'anno 2013, e al 26  per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o
laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti
individuati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e
lo  sviluppo  economico  (OCSE).  La  detrazione  e'   consentita   a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400». 
  4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni  di
euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per  l'anno  2015  e  33,2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 
  5. Le residue disponibilita' dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  sono  iscritte  in
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 3,  fatta  salva  l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di  cui
al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di
cui al secondo periodo.