Art. 16 
 
 
Destinazione  dei  risparmi  ad  interventi  conseguenti   ai   danni
          provocati da eventi sismici e calamita' naturali 
 
  1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli  anni
2012 e 2013, da accertare con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati ad apposito  programma  dello  Stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile,  al  fine  di  destinarli  alle   amministrazioni   pubbliche
competenti in via ordinaria a coordinare gli  interventi  conseguenti
ai danni provocati dagli eventi sismici e  dalle  calamita'  naturali
che hanno colpito il territorio nazionale a partire  dal  1ยบ  gennaio
2009. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino