Art. 2 
 
 
Contributi a titolo  di  cofinanziamento  a  partiti  e  a  movimenti
                              politici 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  secondo  periodo,   e'
attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi
del comma 2  del  presente  articolo  un  contributo  annuo  volto  a
finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni  euro  che
essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e  di  erogazioni
liberali annuali da parte di persone fisiche  o  enti.  Ai  fini  del
calcolo del contributo, sono  prese  in  considerazione,  nel  limite
massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante,
le quote associative e le erogazioni liberali percepite. 
  2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno  il
2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati  ovvero  che  hanno  conseguito  almeno  un
candidato eletto sotto  il  proprio  simbolo  alle  elezioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  dei
membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  dei  consigli
regionali o dei consigli delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1,  primo  periodo,
del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo
di cui all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo.  Tale  importo  e'
suddiviso in  misura  eguale  in  quattro  fondi,  uno  per  ciascuna
elezione. Il fondo relativo al  rinnovo  dei  consigli  regionali  e'
ripartito  su  base  regionale   in   proporzione   alla   rispettiva
popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o  movimento  politico
avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso  massimo
proporzionale  al  numero  di  voti  validi  conseguiti   nell'ultima
elezione. Le  quote  dei  contributi  non  attribuite  ai  sensi  del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. La richiesta del contributo  di  cui  al  presente  articolo  si
intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti  e
dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3  ed  e'  soggetta  al
medesimo termine di decadenza. 
  4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma  2,
i contributi sono  determinati  sulla  base  delle  scritture  e  dei
documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e
i movimenti politici aventi  diritto  ai  sensi  del  medesimo  comma
dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno
di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni  liberali  di
cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno  e
determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato  e'  certificato  da
una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1.  In
via transitoria, con riferimento alle erogazioni  liberali  dell'anno
2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori
di ciascun partito o movimento politico. 
  5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,  entro  il  10
luglio di ciascun  anno,  l'entita'  del  contributo  attribuibile  a
ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del  presente
articolo. 
  6. L'attribuzione dei contributi e' disposta  secondo  le  medesime
modalita' previste dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  3  giugno
1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge,
nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.