Art. 3 
 
 
Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei  contributi  per
             il cofinanziamento dell'attivita' politica 
 
  1. I partiti e  movimenti  politici  che  intendono  usufruire  dei
rimborsi per le  spese  elettorali  e  dei  contributi  a  titolo  di
cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati  o  al  Presidente
del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze,  entro
il trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  svolgimento  delle
elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo,  dei  consigli  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. La richiesta si intende effettuata alla data: 
    a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; 
    b) risultante dagli apparecchi riceventi,  ove  inviata  per  via
telematica; 
    c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante,
ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata. 
  3. La richiesta e'  presentata  dal  rappresentante  legale  o  dal
tesoriere del partito o  movimento  politico  che  ha  depositato  il
contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui
al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da
un  notaio,  che  e'  allegato  alla  richiesta.  Alla  richiesta  e'
allegata, altresi', la copia autentica del verbale  di  deposito  del
contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente.  La
sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale competente.  Qualora,  nei  casi  stabiliti  dalla
legge, siano state  presentate  liste  di  candidati  che  non  siano
diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta  e'
trasmessa, secondo le modalita' previste nei  periodi  dal  primo  al
quarto del presente comma, da almeno uno  dei  delegati  della  lista
autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e
per conto della stessa. 
  4. Qualora piu' partiti o  movimenti  politici  abbiano  depositato
congiuntamente il  contrassegno  di  lista  e  partecipato  in  forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le
modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto  di  ciascuno  di
essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono  dal
diritto alla propria quota  di  rimborso  di  cui  all'articolo  4  i
singoli partiti e movimenti politici che,  avendo  congiuntamente  ad
altri depositato il contrassegno  di  lista,  non  ne  abbiano  fatto
specifica richiesta nei termini  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della  Camera
medesima,  sono  attribuiti  i  rimborsi  per  le  spese   elettorali
concernenti il rinnovo della Camera  dei  deputati,  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei
consigli delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  i
rimborsi delle spese referendarie sostenute  dai  comitati  promotori
dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione  del
Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica,  resa  esecutiva
con decreto del Presidente del Senato  medesimo,  sono  attribuiti  i
rimborsi per le spese elettorali concernenti il  rinnovo  del  Senato
della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di  Presidenza  della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza  del  Senato  della
Repubblica con cui  sono  attribuiti  i  rimborsi  sono  adottate  in
attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo  6
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi  trasferiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze».