Art. 4 Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni 1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote. 2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.