Art. 4 
 
 
Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra  partiti  e  movimenti
               politici facenti parte di aggregazioni 
 
  1. Nella richiesta dei rimborsi  per  le  spese  elettorali  e  dei
contributi per il cofinanziamento  dell'attivita'  politica,  di  cui
all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato
congiuntamente il contrassegno  e  presentato  una  lista  comune  di
candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine  di
cui al medesimo articolo 3, comma 1, che  i  rimborsi  per  le  spese
elettorali e la  parte  di  cofinanziamento  eventualmente  spettante
siano  attribuiti  in   base   a   quote   da   essi   specificamente
predeterminate. I partiti  e  i  movimenti  politici  aventi  diritto
possono disporre anche disgiuntamente del  credito  oggetto  di  tali
quote. 
  2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma  1,  i
rimborsi per le  spese  elettorali  e  la  parte  di  cofinanziamento
eventualmente spettante sono attribuiti in quote  eguali  a  tutti  i
partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il
contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i
movimenti   politici   aventi   diritto   possono   disporre    anche
disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.