Art. 7 
 
 
Detrazioni per le erogazioni liberali  in  favore  di  partiti  e  di
                         movimenti politici 
 
  1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito  dal
seguente: 
    «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  24  per
cento, per l'anno 2013, e al 26  per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei
movimenti  politici  che  abbiano  presentato  liste  o   candidature
elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei  deputati  o
del Senato della Repubblica  o  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, oppure che  abbiano  almeno  un  rappresentante
eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome
di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra  50  e  10.000  euro
annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario
o postale». 
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7
milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  9  della  legge  3
giugno 1999, n. 157. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 2,  fatta  salva  l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti
dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi  a  titolo
di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo,
della presente legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato  in
funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di  cui  al
precedente periodo. 
  4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole:  «dell'onere  di  cui  all'articolo  15,  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali  in
denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo
15, comma 1-bis, per importi compresi tra  51,65  euro  e  103.291,38
euro». 
  5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.  515,
e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani  e  periodici»
sono sostituite dalle seguenti:  «su  quotidiani,  periodici  e  siti
web».