Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1, di  seguito  denominata  «Convenzione»,  a  decorrere
dalla data della sua  entrata  in  vigore  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.