Art. 2 
 
 
                      Modificazioni al capo II 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo»  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «e autorita' nazionale competente»; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali
di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonche'  per
la  cessione  delle  licenze  di  produzione,  l'intermediazione   di
materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»; 
      2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario»  e'
inserita la seguente: «diplomatico»; 
    c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
 
Ministero degli affari esteri -  Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
                    materiali d'armamento (UAMA) 
 
  1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento  (UAMA)
del Ministero degli affari  esteri  e'  individuata  quale  autorita'
nazionale  competente  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   per
l'interscambio dei materiali d'armamento  e  per  il  rilascio  delle
certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla
materia  di  cui  alla  presente  legge.  L'UAMA  e'  diretta  da  un
funzionario della carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a
Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari  esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale  di  altre  Amministrazioni,  tra
cui, in particolare, personale  militare  appartenente  al  Ministero
della difesa, distaccato al Ministero degli affari  esteri  ai  sensi
dell'articolo 30. 
  2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa  il
registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3. 
 
                             Art. 7-ter. 
 
 
                   Indirizzi e direttive generali 
 
  1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa  con  i
Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente
ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  la  definizione
degli indirizzi per le  politiche  degli  scambi  nel  settore  della
difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione
di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - La rubrica del capo II della citata legge n. 185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Capo II - Organismi di coordinamento e  controllo  e
          autorita' nazionale competente». 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
          il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
          l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonche'  per
          la cessione delle licenze di produzione,  l'intermediazione
          di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.
          Detto Comitato esprime  pareri  al  Ministro  degli  affari
          esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          successivo art. 13. 
              2. Il Comitato e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero degli affari esteri, di  grado  non  inferiore  a
          Ministro  plenipotenziario,  che  lo   presiede,   da   due
          rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della  difesa  e
          del commercio con l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
          Ministeri delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   delle    partecipazioni    statali    e
          dell'ambiente. Nello  stesso  decreto  vengono  nominati  i
          supplenti di tutti i componenti effettivi. Le  funzioni  di
          segretario sono assolte da un funzionario  diplomatico  del
          Ministero degli affari esteri. 
              3. Il Comitato si avvale della  consulenza  tecnica  di
          due esperti nominati dal Ministro degli affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e  delle  partecipazioni  statali  e  puo'
          avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
          designati di volta in volta  dal  presidente  del  Comitato
          stesso sentito il parere dei membri. 
              4.  Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con   la
          presenza di due terzi dei suoi componenti. 
              5.  Il  Comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
          componenti possono essere confermati per una volta sola.».