Art. 3 
 
 
                      Modificazioni al capo III 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «e  il  transito  di  materiale
d'armamento.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il   transito,
l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni  di
cui all'articolo 2, comma 5.»; 
      2) al comma 4, le  parole:  «esportazione,  importazione  e  il
transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al comma 1». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 9 della citata legge  n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Disciplina delle trattative  contrattuali).  -
          1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
          comunicare al Ministro degli affari esteri  e  al  Ministro
          della  difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali   per
          l'esportazione,      l'importazione,      il      transito,
          l'intermediazione  di  materiale  d'armamento,  nonche'  le
          operazioni di cui all'art. 2, comma 5. 
              2. Entro 60 giorni il  Ministro  degli  affari  esteri,
          d'intesa con il Ministro  della  difesa,  puo'  vietare  la
          prosecuzione della trattativa. 
              3. Il Ministro  puo'  disporre  altresi'  condizioni  o
          limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
          principi della presente legge  e  degli  indirizzi  di  cui
          all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 
              4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
          operazioni di cui al comma 1 da e verso  Paesi  NATO  e  UE
          ovvero delle  operazioni  contemplate  da  apposite  intese
          intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
          difesa  che,  entro  30  giorni   dalla   ricezione   della
          comunicazione,  ha  facolta'  di  disporre   condizioni   o
          limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 
              5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro  della
          difesa importazioni ed esportazioni: 
                a)  di  ricambi,  componenti   e   servizi   per   la
          manutenzione e riparazione di  materiali  gia'  oggetto  di
          contratti  autorizzati,  ma  nei  quali   tali   specifiche
          previsioni non erano contenute o siano scadute; 
                b) di materiali gia'  regolarmente  esportati  e  che
          debbano essere reimportati o  riesportati  temporaneamente,
          anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; 
                c) di materiali  importati,  ed  eventualmente  anche
          esportati, e che debbano essere restituiti  ai  costruttori
          per difetti, inidoneita' e simili; 
                d)  di  attrezzature   da   inviare   in   temporanea
          esportazione o  importazione  per  installazione,  messa  a
          punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati  alla
          importazione  od  esportazione,  ma  senza  che  gli   atti
          relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; 
                e) di materiali di armamento a  fini  di  esibizioni,
          mostre e dimostrazioni tecniche;  dei  relativi  manuali  e
          descrizioni tecniche e di ogni  altro  ausilio  predisposto
          per la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche'  di
          campionature per la partecipazione a gare, appalti e  prove
          di valutazione. 
              6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
          attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
          Comitato di cui all'art. 7. 
              7. L'eventuale rifiuto di una  autorizzazione,  nonche'
          eventuali  condizioni  e   limitazioni,   dovranno   essere
          motivati e comunicati all'impresa interessata. 
              7-bis.  Sono  escluse  dalla  disciplina  del  presente
          articolo le  operazioni  svolte  nel  quadro  di  programmi
          congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».