Art. 3 Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185 1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»; 2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'art. 2, comma 5. 2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. 3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7. 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».