Art. 4 
 
 
                      Modificazioni al capo IV 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Autorizzazione  per
le operazioni relative ai materiali di armamento»; 
    b) al capo IV e' inserita la seguente sezione: 
 
                             «Sezione I 
 
 
                    Trasferimenti intracomunitari 
 
 
                            "Art. 10-bis. 
 
 
                   Autorizzazioni ai trasferimenti 
                           intracomunitari 
 
  1.  Il  trasferimento  di  materiali   d'armamento,   ivi   inclusi
componenti  e  parti  di  ricambio,  a  destinatari  stabiliti  nella
Comunita' puo' essere  effettuato  solo  dai  soggetti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo  3  ed  e'  soggetto  ad  autorizzazione
preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per  il  suo
attraversamento, di materiali d'armamento  il  cui  trasferimento  e'
stato autorizzato da altro  Stato  membro,  non  e'  richiesta  altra
autorizzazione,  fatta  salva   l'applicazione   delle   disposizioni
necessarie  a  garantire  la  tutela  della  pubblica   sicurezza   o
dell'ordine pubblico. 
  2. I fornitori  che  effettuano  trasferimenti  intracomunitari  di
materiali  d'armamento  utilizzano  autorizzazioni  di  trasferimento
generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso
destinatari situati in Stati terzi possono  essere  apposti  divieti,
vincoli o condizioni,  e  possono  essere  richieste  garanzie  circa
l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di  utilizzazione
finale. 
  3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave
pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta  a
vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se
il destinatario fornisce  una  dichiarazione  d'uso  nella  quale  si
attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri  prodotti
e,  pertanto,  non  possono  essere  successivamente   trasferiti   o
esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione. 
  4.  L'autorizzazione  preventiva  e'   richiesta,   altresi',   per
l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione  o
organizzazione di transazioni dirette all'acquisto,  alla  vendita  o
alla fornitura  di  materiali  di  armamento  da  parte  di  soggetti
iscritti al registro di cui all'articolo 3. 
  5. Resta ferma l'applicabilita' delle  norme  che  disciplinano  il
trasferimento di materiali di armamento classificati. 
  6. Il regolamento di esecuzione della presente  legge  definisce  i
requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni  di
cui alla presente sezione.  Il  medesimo  regolamento  disciplina  le
modalita'  della  tenuta  del  registro  dei  trasferimenti  di   cui
all'articolo  10-septies  nonche'  quelle  della  sua   verifica,   e
definisce  altresi'  gli  obblighi  informativi  cui  e'  subordinata
l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento. 
 
                            Art. 10-ter. 
 
 
              Autorizzazione generale di trasferimento 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  approva  con  decreto  le
autorizzazioni  generali  di  trasferimento  tra  Stati  appartenenti
all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti
nel territorio nazionale, che rispettano i termini  e  le  condizioni
indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di
materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o
piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 
  2. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'articolo  3  devono
comunicare al Ministero degli affari  esteri  e  al  Ministero  della
difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale  per  la
prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 
  3. Le autorizzazioni  generali  di  trasferimento  sono  pubblicate
quando: 
    a) il destinatario fa parte  delle  forze  armate  di  uno  Stato
membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore  della
difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze  armate  di
uno Stato membro; 
    b)  il  destinatario   e'   un'impresa   certificata   ai   sensi
dell'articolo 10-sexies; 
    c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni,  valutazioni
ed esposizioni; 
    d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di  manutenzione
e riparazione, se il destinatario  e'  il  fornitore  originario  dei
prodotti per la difesa. 
  4. Le  autorizzazioni  generali  di  trasferimento  possono  essere
pubblicate: 
    a) per il trasferimento effettuato verso  altri  Stati  membri  o
imprese autorizzate  che  partecipano  a  programmi  di  cooperazione
intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione  e  l'uso  di
uno o  piu'  materiali  di  armamento,  quando  il  trasferimento  e'
necessario alla loro esecuzione; 
    b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione,  fornitura
di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di  uno
Stato membro. 
  5.  Le  autorizzazioni  generali  non  possono  avere  ad   oggetto
materiali o categorie di materiali di armamento classificati. 
 
                           Art. 10-quater. 
 
 
               Autorizzazione globale di trasferimento 
 
  1. Il  Ministero  degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
globale di trasferimento su richiesta del singolo  fornitore  per  il
trasferimento di specifici materiali di armamento, senza  limitazioni
di quantita' e valore, a destinatari autorizzati  situati  in  uno  o
piu' altri Stati membri. 
  2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata
anche  per  consentire  i   trasferimenti   inerenti   programmi   di
equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali. 
  3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata  per  un
periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 
  4. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  5.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20. 
 
                         Art. 10-quinquies. 
 
 
             Autorizzazione individuale di trasferimento 
 
  1. Il  Ministero  degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento
di una specifica quantita' e per uno specifico valore di  determinati
materiali di armamento a uno specifico destinatario  in  una  o  piu'
spedizioni, quando: 
    a)  la  domanda  di  autorizzazione  e'  limitata   a   un   solo
trasferimento; 
    b) e' necessario per la tutela degli interessi  essenziali  della
sicurezza o dell'ordine pubblico; 
    c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e  degli  impegni
internazionali; 
    d) sussistono serie ragioni per ritenere  che  il  fornitore  non
sara' in  grado  di  rispettare  tutti  i  termini  e  le  condizioni
necessarie  per  il  rilascio  di  una  autorizzazione   globale   di
trasferimento. 
  2. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  3.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20. 
 
                           Art. 10-sexies. 
 
 
                    Certificazione delle imprese 
 
  1.  La  certificazione  stabilisce   l'affidabilita'   dell'impresa
destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita'  di
rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento
ricevuti da un altro Stato membro usufruendo  di  una  autorizzazione
generale di trasferimento. 
  2. L'affidabilita' deve essere valutata  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) l'esperienza  comprovata  in  attivita'  inerenti  la  difesa,
tenendo conto in particolare del livello di  osservanza  dell'impresa
delle   restrizioni   all'esportazione,   di   eventuali    decisioni
giudiziarie  in  materia,  dell'autorizzazione   a   produrre   o   a
commercializzare materiali di armamento e dell'impiego  di  personale
dirigente con esperienza; 
    b) l'attivita' industriale pertinente nel settore  dei  materiali
di  armamento  all'interno  della  Comunita',  e  in  particolare  la
capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi; 
    c) la nomina di un  dirigente  di  alto  livello  quale  soggetto
esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle
esportazioni; 
    d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per
rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari  relative
all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei  componenti  o
dei prodotti ricevuti; 
    e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente  che
rilascia  la   certificazione,   su   sua   richiesta,   informazioni
dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti
i prodotti  esportati,  trasferiti  o  ricevuti  dall'impresa  stessa
usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un  altro  Stato
membro; 
    f) la  descrizione,  controfirmata  dal  dirigente  di  cui  alla
lettera c), del programma interno di conformita'  o  del  sistema  di
gestione  dei  trasferimenti  e  delle  esportazioni  messo  in  atto
nell'impresa. Tale  descrizione  precisa  le  risorse  organizzative,
umane e tecniche destinate alla gestione dei  trasferimenti  e  delle
esportazioni,  la  catena  delle  responsabilita'   nella   struttura
dell'impresa,  le  procedure  di  controllo  interno,  le  misure  di
sensibilizzazione e di formazione del personale, le  disposizioni  in
fatto di sicurezza fisica e tecnica, la  tenuta  dei  registri  e  la
tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. 
  3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono
la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la  rilascia,
tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa,  nel  termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: 
    a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; 
    b) il nome e l'indirizzo del destinatario; 
    c) una dichiarazione di conformita' del destinatario  ai  criteri
di cui al comma 2; 
    d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. 
  5. La certificazione ha una durata di 3 anni. 
  6. Nei casi di  cui  all'art  10-quater,  le  imprese  iscritte  al
registro di  cui  all'articolo  3  richiedono  la  certificazione  al
Ministero degli affari  esteri,  che  la  rilascia,  tramite  l'UAMA,
d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo. 
  7. Il Ministero degli affari  esteri  puo'  adottare  le  opportune
misure, che possono consistere anche nella  revoca  del  certificato,
d'intesa con il Ministero della difesa, qualora  sia  constatato  che
l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri  di
cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di
revoca, il Ministero  degli  affari  esteri  informa  la  Commissione
europea e gli altri Stati membri della propria decisione. 
  8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate  da
altro Stato membro. 
  9.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   pubblica   e   aggiorna
regolarmente  l'elenco  delle  imprese  nazionali  certificate  e  lo
comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri
Stati membri. 
 
                          Art. 10-septies. 
 
 
                       Obblighi dei fornitori 
 
  1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i
destinatari circa i termini e  le  condizioni  eventualmente  apposti
all'autorizzazione  di  trasferimento,   comprese   le   limitazioni,
relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti. 
  2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro  dettagliato
e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai
quali devono risultare le seguenti informazioni: 
    a) descrizione del materiale di armamento e  suo  riferimento  in
conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3; 
    b) quantita' e valore del materiale di armamento; 
    c) date del trasferimento; 
    d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; 
    e)  impiego  finale  e  utilizzatore  finale  del  materiale   di
armamento, se noti; 
    f) prova che  il  destinatario  dei  materiali  di  armamento  in
questione e' stato informato della restrizione  all'esportazione  cui
e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento. 
  3. Il registro di  cui  al  comma  2  deve  essere  conservato  dal
fornitore  per  un  periodo  di  almeno  cinque  anni   a   decorrere
dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione,  su
richiesta, delle competenti autorita'  dello  Stato  membro  dal  cui
territorio i materiali sono stati trasferiti. 
 
                           Art. 10-octies. 
 
 
                         Procedure doganali 
 
  1.  L'esportatore,  nell'espletare  le  formalita'  richieste   per
l'esportazione   di   materiali   di   armamento   presso   l'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la  dichiarazione  di
esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie  licenze
di esportazione. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento  (CEE)  n.  2913/92,
che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia
delle dogane competente puo' anche, per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal
territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un  altro
Stato membro usufruendo di  una  autorizzazione  di  trasferimento  e
incorporati in un altro prodotto per  la  difesa  o,  se  necessario,
impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita'
quando ritiene che: 
    a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione
all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione; 
    b) le circostanze  sono  sostanzialmente  cambiate  dal  rilascio
dell'autorizzazione di esportazione.»; 
    c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11,  e'  inserita  la
seguente: "Sezione II -  Operazioni  per  i  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea"; 
    d) all'articolo 11: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni  di  licenza  e"
sono sostituite dalle seguenti:  "l'importazione,  l'intermediazione,
le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva,
i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche'"; 
        1.2) dopo le parole: "  ne  da'  notizia"  sono  inserite  le
seguenti: " al Ministero della difesa e"; 
      2) al comma  2,  lettera  a),  le  parole:  "i  tipi  di"  sono
sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei"; 
      3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "5-ter.  Nei  casi  in   cui   la   domanda   di   autorizzazione
all'esportazione ha ad  oggetto  prodotti  ricevuti  da  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  usufruendo  di  una  autorizzazione  di
trasferimento  e  soggetti   a   limitazioni   all'esportazione,   il
richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni  e
di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine."; 
    e) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 7, autorizza" sono inserite le  seguenti:  "con  licenza
individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione  della
domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11,  l'intermediazione,
la delocalizzazione produttiva,  e  i  trasferimenti  intangibili  di
software e di tecnologia, nonche'"; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed  il  transito  dei
materiali di armamento, nonche' la cessione" sono sostituite  con  le
seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione"; 
    f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, e'  inserita  la
seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni"; 
    g) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo
13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-bis e
13"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Il Ministero degli affari  esteri  puo'  provvisoriamente
sospendere, previa verifica con lo Stato membro,  gli  effetti  della
autorizzazione generale nei riguardi di un  destinatario  situato  in
altro Stato membro che  non  rispetta  le  condizioni  allegate  alla
autorizzazione  generale  medesima,  nonche'  per  la  tutela   degli
interessi essenziali di sicurezza nazionale,  per  motivi  di  ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e
la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia  accettata.
La sospensione puo' essere revocata quando vengono  meno  le  ragioni
che l'hanno determinata."; 
      3) al comma 3, le parole:  "all'articolo  13"  sono  sostituite
dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13"; 
      4)  al  comma  5,  le  parole:  "dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo   13"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "delle
autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13"; 
      5) al comma 6, le parole: " all'articolo  13"  sono  sostituite
dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13"; 
    h) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle
seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi"; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale
di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese
di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di  pubblica
sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo  28  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta testo dell'art. 11 della citata  legge  n.
          185 del 1990, nonche' della sezione II  al  capo  IV,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Sezione II - Operazioni per i Paesi  non  appartenenti
          all'Unione Europea 
              Art.  11  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.  Per  i
          materiali assoggettati  alle  disposizioni  della  presente
          legge la  domanda  di  autorizzazione  per  l'esportazione,
          l'importazione, l'intermediazione, le cessioni  di  licenza
          di   produzione,   la   delocalizzazione   produttiva,    i
          trasferimenti intangibili  di  software  e  di  tecnologia,
          nonche' il transito, deve essere  presentata  al  Ministero
          degli affari esteri che ne da' notizia al  Ministero  della
          difesa e al Ministero  del  commercio  con  l'estero.  Tale
          domanda   dovra'    essere    sottoscritta    dal    legale
          rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 
              2. Nella domanda devono essere indicati: 
                a) tipo  e  quantita'  del  materiale  di  armamento,
          oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti  di  ricambio
          dovranno  essere  indicati  i  tipi  e  le  categorie   dei
          materiali identificati ai quali esse appartengono; 
                b) l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione  dei
          termini finali di consegna, anche frazionata, previsti  dal
          contratto  medesimo,   nonche'   le   condizioni   per   la
          disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
          di servizi di manutenzione  o  per  la  cessione  di  altri
          servizi di assistenza; 
                c)   l'ammontare    di    eventuali    compensi    di
          intermediazione  nonche'  la  dichiarazione  di  cui   agli
          articoli  12  e  20  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; 
                d) il Paese  di  destinazione  finale  del  materiale
          ovvero  eventuali  Paesi,  enti,  imprese  e  soggetti   di
          destinazione intermedia o finale  ai  sensi  del  comma  3,
          lettera c); 
                e)  l'identificazione  del  destinatario   (autorita'
          governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); 
                f) eventuali obblighi economici verso  lo  Stato  per
          diritti di proprieta' e di brevetto e simili; 
                g) eventuali impegni per compensazioni industriali; 
                h) eventuali affidamenti da parte di  Amministrazioni
          dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 
              3.  Alla  domanda  di  autorizzazione  all'esportazione
          devono essere acclusi: 
                a) copia dell'autorizzazione a trattare o  del  nulla
          osta, ove previsti; 
                b)  copia  del  contratto  o  del   subcontratto   di
          fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
          condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
          contratto e' scritto in lingua  straniera,  la  copia  deve
          essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; 
                c) 1) un certificato d'importazione rilasciato  dalle
          autorita' governative del Paese destinatario, per  i  Paesi
          che  partecipano  con  l'Italia  ad  accordi  di  controllo
          reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento;  2)
          per tutti gli altri Paesi, un "certificato di  uso  finale"
          rilasciato   dalle   autorita'   governative   del    Paese
          destinatario, attestante che il materiale  viene  importato
          per proprio uso e  che  non  verra'  riesportato  senza  la
          preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
          a tale compito. 
              4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
          dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   italiane
          accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 
              5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
          richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4  e
          5. 
              5-bis. Alla domanda di licenza globale di  progetto  di
          cui  all'art.  13,  comma  1,  deve  essere  acclusa  copia
          dell'autorizzazione  a  trattare,  fatta  eccezione  per  i
          programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e  devono  essere
          indicati: 
                a)  la  descrizione  del  programma  congiunto,   con
          indicazione del tipo  di  materiale  di  armamento  che  si
          prevede di produrre; 
                b)  le  imprese  dei  Paesi  di  destinazione  o   di
          provenienza del materiale ove gia' individuate  nell'ambito
          del programma congiunto.  Laddove  esse  non  siano  ancora
          individuate,  la   loro   identificazione   successiva   va
          comunicata al Ministero degli affari esteri  entro  novanta
          giorni dall'individuazione; 
                c)  l'identificazione  dei   destinatari   (autorita'
          governative,   enti   pubblici   o   privati   autorizzati)
          nell'ambito del programma congiunto.  Tale  identificazione
          non e' richiesta per le operazioni  previste  dall'art.  9,
          commi 4 e 5. 
              5-ter. Nei casi in cui  la  domanda  di  autorizzazione
          all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti  da  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea   usufruendo   di   una
          autorizzazione di trasferimento e  soggetti  a  limitazioni
          all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi
          attenuto  a  tali  limitazioni  e  di  aver  ottenuto,   se
          previsto, il consenso dello Stato di origine.». 
              - Il testo dell'art. 13 della citata legge n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13  (Autorizzazione).  -  1.  Il  Ministro  degli
          affari esteri, sentito  il  Comitato  di  cui  all'art.  7,
          autorizza con licenza individuale,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
          di cui all'art. 11, l'intermediazione, la  delocalizzazione
          produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e  di
          tecnologia, nonche', di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze,  l'esportazione  e  l'importazione,  definitive  o
          temporanee, il transito  dei  materiali  di  armamento,  la
          cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
          dello stesso materiale e la  riesportazione  da  parte  dei
          Paesi importatori. L'eventuale rifiuto  dell'autorizzazione
          dovra'  essere  motivato.  L'autorizzazione  puo'  assumere
          anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
          singolo   operatore,    quando    riguarda    esportazioni,
          importazioni  o  transiti  di  materiali  di  armamento  da
          effettuare    nel    quadro    di    programmi    congiunti
          intergovernativi  o  industriali  di   ricerca,   sviluppo,
          produzione di materiali di armamento svolti con imprese  di
          Paesi membri dell'UE o della  NATO  con  i  quali  l'Italia
          abbia sottoscritto specifici accordi che  garantiscano,  in
          materia di trasferimento e di esportazione di materiali  di
          armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
          ispiratori  della  presente  legge.  Tali  accordi   devono
          inoltre prevedere disposizioni analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
          la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
          il Regno di Spagna, il Regno di Svezia  e  il  Regno  Unito
          della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord  relativo  alle
          misure per facilitare la ristrutturazione  e  le  attivita'
          dell'industria europea per la difesa, fatto  a  Farnborough
          il 27  luglio  2000.  Con  la  stessa  licenza  globale  di
          progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura  di
          materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
          programmi congiunti, ai suddetti  Paesi  per  uso  militare
          nazionale. 
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
          Ministro degli affari esteri senza  il  previo  parere  del
          Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: 
                a) previste dall'art. 9, comma 4; 
                b) che hanno avuto  il  nulla  osta  alle  trattative
          contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 
              3.  Della   autorizzazione   va   data   notizia   alle
          Amministrazioni interessate. 
              4. 
              5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in  caso
          di domande incomplete ovvero mancanti della  documentazione
          di cui all'art. 11, comma 2 e  comma  3.  A  tali  fini  il
          Ministero degli affari esteri richiede all'interessato  gli
          elementi  o  la  documentazione   riscontrati   carenti   o
          incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 
              6.  Per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni  per   le
          operazioni di esportazione di componenti specifici e  parti
          di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
          il certificato di importazione, rilasciato dalle  autorita'
          governative del Paese  primo  importatore  ad  una  propria
          impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata  dal
          proprio Governo a produrre e commercializzare materiali  di
          armamento, salva la facolta' di richiedere per  quei  Paesi
          che non  rilasciano  un  certificato  di  importazione,  il
          certificato di uso finale o documentazione equipollente.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  14  e  15  della
          citata legge n. 185 del 1990, nonche' della sezione III  al
          capo V, come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  14  (Termine  per  le  operazioni).  -   1.   Le
          operazioni previste nella  presente  legge  debbono  essere
          effettuate  entro  i  termini   indicati   nelle   relative
          autorizzazioni. I  termini  possono  essere  prorogati  per
          periodi non superiori a 24 mesi,  su  motivata  domanda  da
          presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari
          esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad  eccezione
          dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in  caso
          di licenza globale di progetto. 
              2.  Copia  delle  autorizzazioni   e   delle   proroghe
          immediatamente inviata alle  Amministrazioni  rappresentate
          nel Comitato di cui all'art. 7. 
              3. L'autorizzazione, fatta  eccezione  per  la  licenza
          globale di  progetto  che  e'  rilasciata  per  un  periodo
          massimo di tre anni ed  e'  prorogabile,  non  puo'  essere
          rilasciata per un periodo di validita' inferiore  a  quello
          previsto  per  l'esecuzione  del  contratto,  eventualmente
          prorogabile  in  relazione  all'effettivo  andamento  delle
          consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso
          in  cui  non  siano  previsti  termini  di  esecuzione  del
          contratto, l'autorizzazione dovra' avere una  validita'  di
          almeno 18 mesi eventualmente prorogabile. 
              Sezione III - Disposizioni comuni 
              Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni).  -
          1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9,  10-bis  e  13
          sono soggette a  sospensione  o  revoca  quando  vengano  a
          cessare le condizioni prescritte per il rilascio. 
              1-bis.  Il   Ministero   degli   affari   esteri   puo'
          provvisoriamente sospendere, previa verifica con  lo  Stato
          membro,  gli  effetti  della  autorizzazione  generale  nei
          riguardi di un destinatario situato in altro  Stato  membro
          che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione
          generale medesima, nonche' per la  tutela  degli  interessi
          essenziali di sicurezza nazionale,  per  motivi  di  ordine
          pubblico o di  pubblica  sicurezza,  informando  gli  altri
          Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di
          salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata
          quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata. 
              2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di  cui
          all'art. 9 sono disposte con  decreto  del  Ministro  della
          difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
              3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di  cui
          agli articoli 10-bis e 13 sono  disposte  con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri sentito il CISD. 
              4.  Le  decisioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  vengono
          comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7. 
              5. La copertura assicurativa prevista  dalla  legge  24
          maggio  1977,  n.  227,  e'  estesa  ai  casi  di   revoca,
          sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni  di  cui
          agli articoli 10-bis e  13  non  imputabili  alla  volonta'
          dell'operatore. 
              6. La revoca o la sospensione delle  autorizzazioni  di
          cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo  o
          proroga nel corso della  esecuzione  di  un  contratto,  si
          devono intendere, ai sensi dell'art. 14,  numero  6,  della
          legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti  da
          inadempienze  contrattuali  dell'operatore  nazionale  agli
          effetti dell'escussione di fidejussioni e della  mancata  o
          ritardata   restituzione   di    cauzioni,    depositi    o
          anticipazioni prestati o costituiti per i  motivi  indicati
          alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge. 
              7. In casi eccezionali  il  CISD  puo'  temporaneamente
          vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art.  1,
          comma 11, verso quei  Paesi,  di  cui  fornira'  elenco  al
          Ministero degli affari esteri, per i quali  avra'  ritenuto
          opportuno adottare misure cautelative. 
              8. Il divieto sara'  rimosso  dallo  stesso  CISD  solo
          quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.». 
              - Il testo dell'art. 16 della citata legge n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio  dello
          Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni
          di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente
          legge non si  applicano  ai  casi  di  attraversamento  nel
          territorio dello Stato dei materiali di  armamento  di  cui
          all'art. 2, oggetto di transazioni  commerciali  all'estero
          da parte di soggetti residenti in Stati terzi. 
              2.  In  tali  casi,  nonche'  in  ogni  altro  caso  di
          introduzione nel territorio dello Stato  dei  materiali  di
          armamento di cui al comma  1  che  non  debbono  varcare  a
          qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati  ad
          altri Paesi, si applicano, sempreche'  i  materiali  stessi
          siano iscritti a manifesto, esclusivamente le  disposizioni
          dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con  R.D.  18  giugno
          1931, n. 773, e dell'art. 40 del  relativo  regolamento  di
          esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. 
              2-bis. Le operazioni di attraversamento del  territorio
          nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione
          da parte di imprese di altri Stati membri, sono  sottoposte
          alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi  3
          e 4 dell'art. 28 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
          773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione,
          approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
              3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art.  40  del
          regolamento succitato, si applicano altresi'  per  le  armi
          che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti  dai
          documenti ufficiali. 
              4.  Il  prefetto  puo'  negare   l'autorizzazione   per
          l'introduzione nel territorio dello Stato dei  materiali  e
          delle armi suddetti per motivi  di  ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai  Ministeri
          degli affari esteri  e  della  difesa,  ovvero,  sentiti  i
          Ministeri predetti, per  ragioni  inerenti  alla  sicurezza
          dello Stato.