Art. 5 
 
 
                       Modificazioni al capo V 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 17-bis. 
 
 
                        Oneri posti a carico 
                      dei soggetti interessati 
 
  Gli oneri relativi  alle  autorizzazioni  per  le  forniture,  alle
certificazioni e ai controlli da eseguire,  ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, sono  posti  a  carico
dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla  base  del
costo effettivo del servizio, quando cio' non  risulta  in  contrasto
con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo
sono determinate con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli  introiti
derivanti dal  pagamento  delle  tariffe  determinate  ai  sensi  del
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnati,  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente, all'autorita' nazionale competente che rilascia
autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni  coinvolte  in
materia di certificazioni e controlli, secondo l'attivita' svolta.»; 
    b) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  imprese  esportatrici  e  che  effettuano  operazioni   di
trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri  relative  ai
materiali di armamento  indicati  nella  presente  legge,  entro  120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   di   cui
all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere  alla  commissione
di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione,  la  lista  dei  materiali  di   armamento   oggetto   di
esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario  verso
altri  Stati  membri,  con  l'indicazione,  per   ognuno   di   essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente  apposta  dal
Ministero  della  difesa.  Allo  stesso   Ministero   sono   altresi'
comunicati,  con  gli  stessi  criteri  e  modalita',  gli  eventuali
aggiornamenti della lista.»; 
    c) all'articolo 20: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo  le  parole:  «autorizzata  all'esportazione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  all'intermediazione,  alla  cessione  di
licenze   produttive,   alla    delocalizzazione    produttiva,    ai
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 
        1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera  a)»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «esportazione  e  transito»  e  dopo  le
parole: «formulario di verifica» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali  e
individuali  che  non  hanno  ottenuto  la  certificazione   di   cui
all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di  cui  al
comma 1.»; 
      3) dopo il comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-ter. In caso  di  spedizione  in  utilizzo  di  autorizzazione
generale, globale e individuale di trasferimento,  di  autorizzazione
all'intermediazione,  di   cessione   di   licenze   produttive,   di
trasferimento  intangibile  di  software  e  di   tecnologia   e   di
delocalizzazione produttiva, l'impresa e'  tenuta  a  conservare  per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad
attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della
presente legge, tale documentazione deve essere esibita su  richiesta
del  Ministero  degli   affari   esteri.   L'impresa   che   utilizza
l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento
comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»; 
      d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. L'attivita' di  controllo,  riferita  alla  fase  preliminare  e
successiva all'esportazione  dei  materiali  d'armamento,  effettuata
anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa  alla
certificazione, e' svolta dal Ministero degli  affari  esteri,  fatte
salve le attribuzioni e le  competenze  degli  organi  preposti  alla
tutela dell'ordine e sicurezza  pubblica  e  al  controllo  doganale,
fiscale e valutario, i  quali  comunque  comunicano  direttamente  al
Ministero degli affari esteri ogni  notizia  rilevante  agli  effetti
della presente legge. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  svolge   l'attivita'   di
controllo, di concerto con il Ministero  della  difesa,  e,  per  gli
aspetti connessi alla trattazione  delle  informazioni  classificate,
con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento
informazioni per la sicurezza. 
  3.   Il   Ministero   degli   affari   esteri   nello   svolgimento
dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli
organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita'  da  definire
nel regolamento di esecuzione. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri  disciplina  con  propri  atti
d'indirizzo,  d'intesa  con  le   Amministrazioni   interessate,   le
modalita' attuative dell'attivita' di controllo. 
 
                            Art. 20-ter. 
 
 
                         Poteri di vigilanza 
 
  1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo  di  verificare  il
rispetto dei divieti normativi e delle  prescrizioni  amministrative,
nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con
i criteri definiti  all'articolo  10-sexies,  effettua  delle  visite
presso le  aziende  iscritte  al  registro  di  cui  all'articolo  3,
inviando gli ispettori designati, i quali possono: 
    a) accedere a tutti i locali pertinenti; 
    b) esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati,  regolamenti
interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,  trasferiti
o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un  altro
Stato membro.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 18 della citata legge n.  185  del
          1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  18  (Lista  dei  materiali).  -  1.  Le  imprese
          esportatrici e che effettuano operazioni  di  trasferimento
          intracomunitario  verso  altri  Stati  membri  relative  ai
          materiali di armamento indicati nella presente legge, entro
          120 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'art. 2, comma 3, sono  tenute  a  trasmettere  alla
          commissione di cui all'art. 4, con  le  modalita'  previste
          dal regolamento di attuazione, la lista  dei  materiali  di
          armamento  oggetto  di  esportazione  e  di  operazioni  di
          trasferimento intracomunitario verso  altri  Stati  membri,
          con  l'indicazione,  per  ognuno  di  essi,  dell'eventuale
          classifica  di  segretezza  precedentemente   apposta   dal
          Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi'
          comunicati,  con  gli  stessi  criteri  e  modalita',   gli
          eventuali aggiornamenti della lista.». 
              - Il testo dell'art. 20 della citata legge n.  185  del
          1990 come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Utilizzo  delle   autorizzazioni).   -   1.
          L'impresa      autorizzata      all'esportazione,      alla
          intermediazione, alla cessione di licenze produttive,  alla
          delocalizzazione produttiva, ai  trasferimenti  intangibili
          di software e di tecnologia, o al transito di materiali  di
          armamento  e'  tenuta,  ad   eccezione   delle   operazioni
          effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di  licenza
          globale di progetto: 
                a) a comunicare tempestivamente  al  Ministero  degli
          affari esteri la  conclusione,  anche  se  parziale,  delle
          operazioni autorizzate; 
                b) ad inviare  entro  180  giorni  dalla  conclusione
          delle operazioni di esportazione e  transito  al  Ministero
          degli affari esteri: il formulario di  verifica  ovvero  la
          dichiarazione di trasporto  e  transito  (DTTI)  ovvero  la
          bolletta doganale di  entrata  nel  Paese  di  destinazione
          finale ovvero la documentazione di  presa  in  consegna  da
          parte   dell'ente   importatore,   ovvero    documentazione
          equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 
              1-bis.  Le  imprese  utilizzatrici  di   autorizzazioni
          globali  e  individuali   che   non   hanno   ottenuto   la
          certificazione di cui all'art. 10-sexies, sono assoggettate
          alla disciplina di cui al comma 1. 
              2. La  proroga  di  ulteriori  90  giorni  puo'  essere
          concessa dal Ministro degli affari  esteri,  previo  parere
          del Comitato consultivo di cui all'art. 7,  sulla  base  di
          motivata  e  documentata   richiesta   dell'operatore,   da
          presentarsi almeno  30  giorni  prima  della  scadenza  del
          termine originario. 
              3. Nel caso  in  cui  l'esportatore  italiano  dichiari
          l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere  dalle
          autorita' estere la  documentazione  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Comitato di cui all'art. 7 esprime parere in
          ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che  il
          Comitato di cui all'art. 7 non esprimera' parere in  merito
          ai motivi di giustificazione addotti, non  potranno  essere
          accordate proroghe all'autorizzazione. 
              4.   In   caso   di   ritardata   presentazione   della
          documentazione di cui al  comma  1  e  sinche'  il  ritardo
          perduri, salvo il caso di giustificazione di cui  al  comma
          3,   non   possono   essere   accordate    proroghe    alle
          autorizzazioni cui si riferisce la commissione. 
              4-bis. In caso di spedizione  in  utilizzo  di  licenza
          globale di progetto, l'impresa e' tenuta a  conservare  per
          cinque  anni  la  documentazione  relativa   ai   materiali
          forniti, utile ad attestare  l'arrivo  a  destinazione  dei
          materiali  stessi.  Ai  fini  della  presente  legge   tale
          documentazione  dovra'  essere  esibita  su  richiesta  del
          Ministero degli affari esteri. 
              4-ter.  In  caso   di   spedizione   in   utilizzo   di
          autorizzazione   generale,   globale   e   individuale   di
          trasferimento, di  autorizzazione  all'intermediazione,  di
          cessione   di   licenze   produttive,   di    trasferimento
          intangibile   di   software   e   di   tecnologia   e    di
          delocalizzazione  produttiva,   l'impresa   e'   tenuta   a
          conservare per cinque anni la  documentazione  relativa  ai
          materiali  forniti,   utile   ad   attestare   l'arrivo   a
          destinazione dei materiali stessi. Ai fini  della  presente
          legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta
          del Ministero degli affari esteri. L'impresa  che  utilizza
          l'autorizzazione generale di  trasferimento  e  globale  di
          trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati  delle
          operazioni effettuate.».