Art. 5 Modificazioni al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185 1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: «Art. 17-bis. Oneri posti a carico dei soggetti interessati Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando cio' non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorita' nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attivita' svolta.»; b) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.»; c) all'articolo 20: 1) al comma 1: 1.1) dopo le parole: «autorizzata all'esportazione» sono inserite le seguenti: «, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «esportazione e transito» e dopo le parole: «formulario di verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.»; 3) dopo il comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»; d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: «Art. 20-bis. Attivita' di controllo 1. L'attivita' di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa alla certificazione, e' svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attivita' di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza. 3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita' da definire nel regolamento di esecuzione. 4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo. Art. 20-ter. Poteri di vigilanza 1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono: a) accedere a tutti i locali pertinenti; b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.». - Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 185 del 1990 come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1. L'impresa autorizzata all'esportazione, alla intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'art. 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1. 2. La proroga di ulteriori 90 giorni puo' essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario. 3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere dalle autorita' estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'art. 7 non esprimera' parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione. 4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinche' il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione. 4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. 4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.».