Art. 6 Modificazioni al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185 1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; b) all'articolo 24: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 1.2) dopo le parole: «articolo 13,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»; c) all'articolo 25: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; 1.2) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri»; d) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3. 3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3. 5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»; e) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27. Norme sull'attivita' bancaria 1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»; f) dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis. Attivita' di finanziamento 1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, e' fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000. 5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 23 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita «Capo VI - Sanzioni Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, e' punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. 2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato piu' grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937.». - Il testo dell'art. 24 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 24 (Inosservanza delle prescrizioni amministrative). - 1. Chiunque effettui esportazioni, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13, ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'art. 10-bis, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.». - Il testo dell'art. 25 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, contemplati nei decreti di cui all'art. 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'art. 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.».