Art. 6 
 
 
                      Modificazioni al capo VI 
                  della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
  1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo  13»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; 
    b) all'articolo 24: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «o transito di materiali di  armamento»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   trasferimenti   intracomunitari,
transito, intermediazione,  cessione  delle  licenze  di  produzione,
delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia,»; 
        1.2)  dopo  le  parole:  «articolo  13,»  sono  inserite   le
seguenti:  «ovvero  delle  condizioni  o  limitazioni  apposte   alle
autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»; 
    c) all'articolo 25: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le  parole:  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»; 
        1.2) le parole: «o transito di materiali di  armamento»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «,   trasferimenti   intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle  licenze  di  produzione  e
delocalizzazione  produttiva  di  materiali  di  armamento,   nonche'
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite
le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri  Stati
membri»; 
    d) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 25-bis 
 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000
il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le  informazioni
di cui all'articolo 10-septies, comma 1. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  l'irregolare  o  la
mancata tenuta del registro dei  trasferimenti  di  cui  all'articolo
10-septies, comma  2,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma  da  euro  5.000  a  euro  20.000.  La  stessa
sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli  obblighi  di
cui all'articolo 10-septies, comma 3. 
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e  2,
al fornitore si applica altresi'  la  sanzione  amministrativa  della
sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500  il
soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che  non  invia
al  Ministero  degli  affari  esteri   la   documentazione   di   cui
all'articolo 20 entro  centottanta  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni, secondo le  modalita'  definite  nel  regolamento,  fatte
salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3. 
  5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con  il  Ministero
della difesa e sentite le  altre  amministrazioni  nel  quadro  delle
attivita' del Comitato consultivo di  cui  all'articolo  7,  provvede
all'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  ai  commi  1,   2   e   4.
All'irrogazione della sanzione di cui al  comma  3  si  provvede  con
decreto del Ministro  della  difesa,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66. Per quanto non previsto nel presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.»; 
    e) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 27. 
 
 
                    Norme sull'attivita' bancaria 
 
  1.  Tutte  le  transazioni  bancarie  concernenti   le   operazioni
disciplinate dalla presente  legge  devono  essere  comunicate  entro
trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 
  3. Per l'accertamento delle violazioni e  per  l'irrogazione  delle
sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi  I  e  II,
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148  e
successive  modificazioni,  fatta  eccezione  per   le   disposizioni
dell'articolo 30 del citato testo.  I  provvedimenti  di  irrogazione
delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi  senza  acquisire
il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32  del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 
  4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve  contenere
un capitolo sull'attivita' degli istituti  di  credito  operanti  nel
territorio italiano  concernente  le  operazioni  disciplinate  dalla
presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati  derivanti  dalla
sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»; 
    f) dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 27-bis. 
 
 
                     Attivita' di finanziamento 
 
  1.  Al  fine  di  contrastare  il   finanziamento   al   terrorismo
internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite
o alle deliberazioni  dell'Unione  europea,  e'  fatto  obbligo  agli
istituti di credito e agli  intermediari  finanziari  di  comunicare,
entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze  ogni
attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa  con  le
operazioni di cui alla presente legge. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   analizza   le
comunicazioni  ricevute  ed  effettua  i  necessari  approfondimenti,
avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al  Comitato
di sicurezza  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  della
disposizione  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 100.000. 
  5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al
comma  1  e  per  l'irrogazione  delle  sanzioni,  si  applicano   le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle  norme
di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e  successive  modificazioni,  fatta
eccezione per le  disposizioni  dell'articolo  30  del  citato  testo
unico. I provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al
presente  comma  sono  emessi  senza  acquisire   il   parere   della
Commissione consultiva prevista dall'articolo  32  del  citato  testo
unico delle norme di legge in materia valutaria.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 23 del Capo VI della citata  legge
          n. 185 del 1990,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita 
              «Capo VI - Sanzioni 
              Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque,
          in una documentazione  prodotta  ai  sensi  della  presente
          legge,  fornisce  con  dolo  indicazioni   non   veritiere,
          inerenti  al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista  agli
          articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, e'  punito,
          nel  caso  abbia  conseguito   l'autorizzazione,   con   la
          reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a
          tre decimi del valore del contratto. 
              2. Se le indicazioni non  veritiere  sono  determinanti
          per l'ottenimento della iscrizione nel  registro  nazionale
          di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art.
          9, comma 5, si applica, salvo che il caso  non  costituisca
          reato piu' grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro
          154.937.». 
              - Il testo dell'art. 24 del Capo VI della citata  legge
          n. 185 del 1990,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.    24    (Inosservanza     delle     prescrizioni
          amministrative).  -  1.  Chiunque  effettui   esportazioni,
          trasferimenti intracomunitari,  transito,  intermediazione,
          cessione  delle  licenze  di  produzione,  delocalizzazione
          produttiva  di  materiali  di  armamento  e   trasferimenti
          intangibili di software  e  di  tecnologia,  in  violazione
          delle condizioni di  consegna  alla  destinazione  indicata
          nella richiesta  di  autorizzazione  di  cui  all'art.  13,
          ovvero  delle  condizioni  o   limitazioni   apposte   alle
          autorizzazioni di cui all'art. 10-bis, salvo che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          fino a cinque anni, ovvero con la multa  da  due  a  cinque
          decimi del valore dei contratti.». 
              - Il testo dell'art. 25 del Capo VI della citata  legge
          n. 185 del 1990,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che
          il fatto costituisca piu'  grave  reato,  colui  che  senza
          l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13  effettua
          esportazione, importazione, trasferimenti  intracomunitari,
          transito,  intermediazione,  cessione  delle   licenze   di
          produzione e delocalizzazione produttiva  di  materiali  di
          armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software  e
          di tecnologia, contemplati nei decreti di cui  all'art.  2,
          comma 3, e' punito con la reclusione da tre a  dodici  anni
          ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 
              2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di
          quanto disposto all'art. 9, e'  punito  con  la  reclusione
          fino a quattro anni ovvero con la multa da  euro  25.822  a
          euro 258.228. 
              3. Sono confiscati quei  materiali  di  armamento  che,
          individuati   dagli   organi   preposti   come    destinati
          all'esportazione, e al trasferimento intracomunitario verso
          altri  Stati  membri  non  risultino   accompagnati   dalle
          prescritte autorizzazioni.».