Art. 8 
 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                        15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola: «esportazione,» sono  inserite  le
seguenti: «trasferimento intracomunitario, intermediazione,»; 
    b) al comma 2, dopo la  parola:  «  transito»  sono  inserite  le
seguenti: « , trasferimento intracomunitario e intermediazione». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 44  del  primo  libro  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 44  (Registro  nazionale  delle  imprese).  -  1.
          Presso il Segretariato generale della Difesa, e'  istituito
          il registro nazionale delle imprese e consorzi  di  imprese
          operanti  nel  settore  della  progettazione,   produzione,
          importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
          intermediazione,  manutenzione   e   lavorazioni   comunque
          connesse di materiale di armamento, precisate  e  suddivise
          secondo le funzioni per le quali l'iscrizione  puo'  essere
          accettata. Copie di tale  registro  nazionale  e  dei  suoi
          aggiornamenti sono trasmesse, per  i  fini  della  legge  9
          luglio 1990, n. 185,  ai  Ministeri  degli  affari  esteri,
          dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze   e   dello
          sviluppo economico. 
              2. Solo agli iscritti  al  registro  nazionale  possono
          essere rilasciate le autorizzazioni a  iniziare  trattative
          contrattuali e a  effettuare  operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito,  trasferimento  intracomunitario  e
          intermediazione di materiale di armamento. 
              3. L'iscrizione al registro di cui  al  comma  1  tiene
          luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2,  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando  i
          requisiti indicati all'art. 9 della legge 18  aprile  1975,
          n. 110. 
              4. Le domande di iscrizione al registro nazionale  sono
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo  le  modalita'
          indicate  nel  regolamento,  su  cui  per  tale  parte   e'
          acquisito il concerto del Ministro degli  affari  esteri  e
          del Ministro dello  sviluppo  economico.  Le  domande  sono
          presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese  che  vi
          hanno interesse purche' in possesso dei seguenti  requisiti
          soggettivi: 
                a) per le imprese individuali e per  le  societa'  di
          persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore  o  del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria; 
                b) per le societa' di  capitali,  purche'  legalmente
          costituite  in   Italia   e   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti materiali soggetti al  controllo  di  cui  alla
          legge 9 luglio 1990, n. 185, la  residenza  in  Italia  dei
          soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai  predetti
          fini,  purche'  cittadini  italiani  o  di   Paesi   legati
          all'Italia   da   un   trattato   per   la   collaborazione
          giudiziaria; 
                c) per  i  consorzi  di  imprese  costituiti  con  la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
          8 per le imprese partecipanti e il possesso  dei  requisiti
          soggettivi  di  cui  alla  lettera   b)   per   il   legale
          rappresentante del consorzio. 
              5. Sono iscritti  d'ufficio  al  registro  nazionale  i
          consorzi  industriali  promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese  intergovernative   o   comunque   autorizzati   dai
          competenti organi dello Stato italiano. 
              6. Gli iscritti al  registro  nazionale  comunicano  al
          Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di  cui
          al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
          della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
          o l'estinzione dell'impresa. 
              7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono  dalla
          iscrizione: 
                a) le imprese dichiarate fallite; 
                b)  le  imprese  cui  si  applicano   le   norme   di
          sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla
          legge 31 maggio 1965, n. 575; 
                c) le imprese i cui rappresentanti indicati al  comma
          4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti
          come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete  ai
          sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio  1982,  n.  17,  o
          sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno  1952,
          n. 645, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9  luglio
          1990, n. 185; 
                d) le imprese i cui legali rappresentanti sono  stati
          condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di
          commercio illegale di materiali di armamento; 
                e) le imprese che, in violazione del divieto  di  cui
          all'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con
          le   funzioni   ivi   elencate,   ex    dipendenti    delle
          amministrazioni  dello  Stato  prima  di  tre  anni   dalla
          cessazione del loro servizio attivo. 
              8. Il verificarsi delle condizioni di cui al  comma  7,
          lettere a), b), c) e d),  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  ai  Ministeri  di
          cui al comma 1. 
              9.  Se  e'  rimosso  l'impedimento   alla   iscrizione,
          l'impresa  puo'  ottenere   l'iscrizione   stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 
              10.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui al comma 8,  l'impresa  o  il  consorzio
          possono esercitare le normali attivita'  nei  limiti  delle
          autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di   validita',   a
          eccezione di quelle oggetto di contestazione.  A  essi  non
          possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 
              11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale
          di cui al comma 1,  insediata  presso  il  Ministero  della
          difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
          e composta da un rappresentante del Ministero degli  affari
          esteri,   del   Ministero   dell'interno,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
          del Ministero dello sviluppo economico, svolge le  seguenti
          funzioni: 
                a) delibera sulla base dei requisiti di cui al  comma
          4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; 
                b) provvede alla revisione triennale del registro; 
                c) fa  rapporto  all'autorita'  giudiziaria  ai  fini
          dell'applicazione delle sanzioni per illeciti  relativi  al
          registro; 
                d) formula un parere al Ministro per la cancellazione
          e la sospensione dal registro. 
              12. Le modalita' per  l'iscrizione  al  registro  e  le
          norme relative al  funzionamento  della  commissione,  sono
          disciplinate nel regolamento. 
              13.  Per  l'iscrizione  nel  registro   nazionale   gli
          interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
          misura  e  con  le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
          il cui contributo si riferisce.».