Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni e  i  soggetti  interessati  provvedono  agli
adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.