Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.