Art. 2 Disposizione sanzionatoria 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" e' inserito il seguente: "25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".
Note all'art. 2: Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse.