Art. 2 
 
 
                     Disposizione sanzionatoria 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente: 
    "25-duodecies. (Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui
soggiorno e' irregolare). 
  1. In relazione alla commissione del delitto  di  cui  all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro  il
limite di 150.000 euro.". 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231, si veda nelle note alle premesse.