Art. 2
Disposizione sanzionatoria
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.".
Note all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, si veda nelle note alle premesse.