Art. 3 Presunzione di durata del rapporto di lavoro 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 1.