Art. 3 
 
 
            Presunzione di durata del rapporto di lavoro 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo  22,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro  a  titolo  retributivo,  contributivo  e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il  rapporto
di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo  del  permesso
di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi,  salvo  prova
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 22 del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 1.