Art. 4
Attivita' di controllo
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.