Art. 5 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in  possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo  occupano  irregolarmente  alle  proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   presente   comma,
lavoratori  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale  in  modo
ininterrotto  almeno   dalla   data   del   31   dicembre   2011,   o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza  del  rapporto  di
lavoro   allo   sportello   unico   per   l'immigrazione,    previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del  1998  e  successive
modifiche e integrazioni.  La  dichiarazione  e'  presentata  dal  15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite  con  decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro  venti  giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  In  ogni  caso,  la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre  2011  deve  essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 
  2. Sono esclusi dalla procedura  di  cui  al  presente  articolo  i
rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto  dal
comma 8 in materia di lavoro  domestico  e  di  sostegno  al  bisogno
familiare. 
  3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444
del codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Non e' ammesso, altresi', alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo il datore di lavoro  che,  a  seguito  dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione  dal  lavoro  irregolare
non ha provveduto alla  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno
presso lo sportello  unico  ovvero  alla  successiva  assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  comunque  non
imputabili al datore di lavoro. 
  5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'  presentata
previo   pagamento,   con   le   modalita'   previste   dal   decreto
interministeriale di cui al comma 1  del  presente  articolo,  di  un
contributo forfettario di  1.000  euro  per  ciascun  lavoratore.  Il
contributo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito.  La
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e  fiscale  pari  ad  almeno  sei  mesi  e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
fatto salvo l'obbligo di  regolarizzazione  delle  somme  dovute  per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore  a
sei mesi. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del  lavoratore  per  le  violazioni  delle  norme
relative: 
    a) all'ingresso e al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
anche se rivestano carattere finanziario,  fiscale,  previdenziale  o
assistenziale. 
  7. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del
rapporto di lavoro. 
  8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'  indicata  la
retribuzione convenuta non inferiore a quella  prevista  dal  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro  domestico,  l'orario  lavorativo  non  inferiore   a   quello
stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
394. 
  9.   Lo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione  e  acquisito  il  parere  della
questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  all'accesso  alle
procedure ovvero al rilascio del permesso di  soggiorno,  nonche'  il
parere della competente direzione territoriale del lavoro  in  ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la  stipula  del
contratto di soggiorno e per la  presentazione  della  richiesta  del
permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa  esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo  forfetario  e
della regolarizzazione di cui al comma  5.  La  sussistenza  di  meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di  emersione.  La  mancata  presentazione  delle
parti  senza  giustificato  motivo   comporta   l'archiviazione   del
procedimento.  Contestualmente  alla   stipula   del   contratto   di
soggiorno, il datore  di  lavoro  deve  effettuare  la  comunicazione
obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative  agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso   di
soggiorno. 
  10. Nei casi in  cui  non  venga  presentata  la  dichiarazione  di
emersione  di  cui   al   presente   articolo   ovvero   si   proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della  dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del  termine  per  la  presentazione  ovvero  alla  data  di
archiviazione del  procedimento  o  di  rigetto  della  dichiarazione
medesima. Si  procede  comunque  all'archiviazione  dei  procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro. 
  11. Nelle  more  della  definizione  del  procedimento  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al  successivo  comma  13.  La  sottoscrizione  del
contratto   di   soggiorno,   congiuntamente    alla    comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  9  e  il  rilascio  del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  12.  Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di   una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,  il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri: 
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato; 
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo  380  del  medesimo
codice; 
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. 
  14. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinate  le  modalita'  di
destinazione del  contributo  forfetario,  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
17. 
  15. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
presenta false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre  al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si
applica la pena della reclusione da  uno  a  sei  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  16.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
43 milioni di euro per l'anno  2012  e  di  130  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a  43,55
milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni  di  euro  per  l'anno
2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a  219  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali  all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di
bilancio per la  copertura  del  fabbisogno  finanziario  complessivo
dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive  derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi, Ministro per gli 
                                affari europei 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
                                Terzi di Sant'Agata, Ministro degli 
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Riccardi, Ministro per la 
                                cooperazione internazionale e 
                                l'integrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 22 del d. lgs.  n.  286  del
          1998, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il testo dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi  ai  sensi  dell'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale, qualora la pena superi  due  anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria . 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta." 
              Per il testo dell'articolo 603-bis del codice penale si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il  testo   dell'articolo   12   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita: 
              "Art.   12.   Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
              a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la   permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
              b) la persona trasportata e' stata esposta  a  pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
              c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta   a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
              d) il fatto e'  commesso  da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
              e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
          o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
              a) sono  commessi  al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
              b) sono commessi al  fine  di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «609-octies  del  codice
          penale» sono inserite le seguenti:  «nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
              3-septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493. Quando il fatto  e'  commesso  in
          concorso  da  due  o  piu'  persone,  ovvero  riguarda   la
          permanenza di cinque o piu' persone, la pena  e'  aumentata
          da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostanze di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi che possano essere utilizzati  per  uno  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito   dei
          controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale  in
          appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore  al
          procuratore della Repubblica il quale, se  ne  ricorrono  i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle  medesime  circostanze  gli  ufficiali   di   polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo  352,
          commi 3 e 4 del codice di procedura penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di
          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne
          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione
          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione
          dell'eventuale  indennita',   si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica». 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo." 
              Il  testo  dell'articolo   30-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  citato
          nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art.   30-bis.   Richiesta    assunzione    lavoratori
          stranieri. 
              1.  Il  datore  di   lavoro,   italiano   o   straniero
          regolarmente   soggiornante   in   Italia,   presenta    la
          documentazione necessaria per la concessione del  nullaosta
          al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo,  in
          alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
          quello della provincia  ove  ha  sede  legale  l'impresa  o
          quello della  provincia  ove  avra'  luogo  la  prestazione
          lavorativa,  con  l'osservanza  delle  modalita'   previste
          dall'articolo 22, comma 2, del testo unico. 
              2. In particolare, la richiesta nominativa  o  numerica
          viene   redatta   su   appositi   moduli   che   facilitano
          l'acquisizione dei dati su  supporti  magnetici  o  ottici.
          Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
              a) complete  generalita'  del  datore  di  lavoro,  del
          titolare o legale rappresentante dell'impresa,  la  ragione
          sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro; 
              b)  nel  caso  di  richiesta  nominativa,  le  complete
          generalita'  del  lavoratore  straniero  che   si   intende
          assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
          di  richiesta  numerica,  il  numero  dei   lavoratori   da
          assumere; 
              c) il  trattamento  retributivo  ed  assicurativo,  nel
          rispetto delle leggi vigenti  e  dei  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro  applicabili,  riportato  anche  sulla
          proposta di contratto di soggiorno; 
              d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis,  comma  1,  che
          deve  risultare  anche  nella  proposta  di  contratto   di
          soggiorno per lavoro; 
              e) l'impegno a comunicare ogni  variazione  concernente
          il rapporto di lavoro. 
              3. Alla domanda devono essere allegati: 
              a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
          Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,  per  le
          attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta; 
              b) autocertificazione della posizione  previdenziale  e
          fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
          la capacita'  occupazionale  e  reddituale  del  datore  di
          lavoro; 
              c) la proposta di stipula di un contratto di  soggiorno
          a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
          a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a  20  ore
          settimanali  e,  nel  caso   di   lavoro   domestico,   una
          retribuzione mensile non inferiore al minimo  previsto  per
          l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi  delle
          spese  per   la   messa   a   disposizione   dell'alloggio,
          trattenendo dalla retribuzione mensile  una  somma  massima
          pari ad un terzo del  suo  importo,  la  decurtazione  deve
          essere espressamente prevista nella proposta  di  contratto
          di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si  fa
          luogo alla decurtazione  con  riferimento  ai  rapporti  di
          lavoro per i quali il corrispondente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro fissa il trattamento economico  tenendo
          gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
          disposizione dal datore. 
              5. Il datore di lavoro specifica nella  domanda  se  e'
          interessato  alla  trasmissione  del  nullaosta,   di   cui
          all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
          cui al comma 3, lettera c), agli uffici  consolari  tramite
          lo Sportello unico. 
              6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          presentata allo Sportello unico, anche in  via  telematica,
          ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34,  comma  2,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189. 
              7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio  del
          nullaosta al lavoro e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'
          svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta
          di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico  del
          luogo di residenza o della  sede  legale  dell'impresa,  lo
          Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
          competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di
          lavoro. 
              8.  Lo   Sportello   unico,   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 30-quinquies,  procede  alla  verifica  della
          regolarita',  della  completezza  e  dell'idoneita'   della
          documentazione presentata ai sensi  del  comma  1,  nonche'
          acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
          via   telematica,   la   verifica   dell'osservanza   delle
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
          presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
          lavoro, in relazione alla sua capacita'  economica  e  alle
          esigenze dell'impresa,  anche  in  relazione  agli  impegni
          retributivi  ed  assicurativi  previsti   dalla   normativa
          vigente e dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  di
          categoria  applicabili.  La  disposizione   relativa   alla
          verifica  della  congruita'  in  rapporto  alla   capacita'
          economica del datore di lavoro non si applica al datore  di
          lavoro affetto da patologie  o  handicap  che  ne  limitano
          l'autosufficienza, il quale intende assumere un  lavoratore
          straniero addetto alla sua assistenza. 
              9.  Nei   casi   di   irregolarita'   sanabile   o   di
          incompletezza  della  documentazione,  lo  Sportello  unico
          invita   il   datore   di   lavoro   a    procedere    alla
          regolarizzazione ed all'integrazione della  documentazione.
          In tale ipotesi, i  termini  previsti  dagli  articoli  22,
          comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione
          del nullaosta al  lavoro  subordinato  e  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione al lavoro  stagionale  decorrono  dalla
          data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione." 
              Il testo dell'articolo 1344  del  Codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 1344. Contratto in frode alla legge. 
              Si  reputa  altresi'  illecita  la  causa   quando   il
          contratto costituisce il mezzo per  eludere  l'applicazione
          di una norma imperativa." 
              Il testo degli articoli  5  e  13  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' recita: 
              "Art. 5. Permesso di soggiorno. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b); 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d); 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 13. Espulsione amministrativa. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
              c)  appartiene  a  taluna  delle   categorie   indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
              a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
          presente articolo  ovvero  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al  comma
          4-bis; 
              c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata
          respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
              d) qualora, senza un giustificato motivo, lo  straniero
          non abbia osservato il termine  concesso  per  la  partenza
          volontaria, di cui al comma 5; 
              e) quando lo straniero abbia violato  anche  una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
              f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16  e  nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
              g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
              a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
          equipollente, in corso di validita'; 
              b) mancanza di idonea documentazione atta a  dimostrare
          la  disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere
          agevolmente rintracciato; 
              c)  avere  in   precedenza   dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
              d) non  avere  ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
              e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
          5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da
          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998." 
              Il testo dell'articolo 3 del decreto - legge 27  luglio
          2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il   contrasto   del
          terrorismo  internazionale),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  27  luglio  2005,  n.   173,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  cosi'
          recita: 
              "Art. 3. Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. 
              1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
          13, comma 1, del decreto legislativo n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
          e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a  gravame
          o impugnativa da parte dell'interessato.  L'esecuzione  del
          provvedimento e' disposta dal  questore  ed  e'  sottoposta
          alla convalida  da  parte  del  tribunale  in  composizione
          monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
              2-bis.  Se  il  destinatario   del   provvedimento   e'
          sottoposto  a  procedimento   penale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
          3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n.  286  del
          1998. 
              3. Il prefetto puo'  altresi'  omettere,  sospendere  o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
          13, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono le condizioni per il rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di  cui  all'articolo  2  del  presente  decreto,
          ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative dirette alla individuazione o alla cattura  dei
          responsabili  dei  delitti  commessi   con   finalita'   di
          terrorismo. 
              4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1  e'
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente  per
          territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso  puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento. 
              4-bis. 
              5. 
              6. 
              7. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  286  del
          1998, il comma 3-sexies e' abrogato." 
              La legge 31 luglio 2005, n. 155 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante
          misure   urgenti   per   il   contrasto   del    terrorismo
          internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2005, n. 177) 
              Il testo degli articoli 380 e 381 Codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra,  in
          questi  ultimi  casi,  la  circostanza  attenuante  di  cui
          all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che
          ricorra la circostanza prevista dal comma  5  del  medesimo
          articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'." 
              "Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale; 
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale; 
              e) corruzione di minorenni prevista  dall'articolo  530
          del codice penale; 
              f) lesione personale  prevista  dall'articolo  582  del
          codice penale; 
              f-bis) violazione di domicilio  prevista  dall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale; 
              g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; 
              h) danneggiamento aggravato a norma  dell'articolo  635
          comma 2 del codice penale; 
              i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; 
              l) appropriazione indebita prevista  dall'articolo  646
          del codice penale; 
              l-bis) offerta,  cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento  di
          identificazione falso previsti  dall'articolo  497-bis  del
          codice penale; 
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; 
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle." 
              Il testo dell'articolo 76 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione  amministrativa.  (Testo  A),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.  42,  S.O.
          cosi' recita: 
              "Art. 76. (L) Norme penali. 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.".