IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  3  ottobre  1989,  relativa  al   coordinamento   di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli Stati membri concernenti  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi; 
  Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attivita' televisive; 
  Vista  la  direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,  che   modifica   la   direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa  al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 
  Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l'articolo
14; 
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; 
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e  2002/22/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002  e  la
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
codice delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni; 
  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate  Commissioni
parlamentari; 
  Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono  state
tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione  automatica
dei canali della  televisione  digitale  terrestre,  in  quanto  tale
questione e' stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali; 
  Viste  altresi'  le  osservazioni  delle  sopracitate   Commissioni
parlamentari; 
  Considerata,    in    particolare,    l'osservazione    concernente
l'opportunita' di modificare l'articolo  34,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  177  del  2005,  utilizzante   quale   criterio   la
sensibilita' dei minori in luogo del nuovo criterio  comunitario  del
loro corretto sviluppo fisico mentale e morale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia  e  delle  finanze  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.
                                 177 
 
  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 34 
 
 
                  Disposizioni a tutela dei minori 
 
  1. Sono vietate le  trasmissioni  televisive  che  possono  nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei  minori,  e  in
particolare i programmi che presentano scene di violenza  gratuita  o
insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui
al comma 3, applicabili  unicamente  ai  servizi  a  richiesta;  sono
altresi' vietate, in quanto da considerarsi  come  gravemente  nocive
per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la  proiezione  o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla  osta  o  che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine  di  conformare  la
programmazione al divieto di cui al presente  comma  i  fornitori  di
servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall'Autorita'. 
  2. Le trasmissioni delle emittenti  televisive  e  delle  emittenti
radiofoniche, non  contengono  programmi  che  possono  nuocere  allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori
di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le  ore
23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico  escludano
che i  minori  che  si  trovano  nell'area  di  diffusione  vedano  o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora  tali  programmi  siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel  caso  di  trasmissioni
radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel
caso  di  trasmissioni  televisive,  devono   essere   preceduti   da
un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il
corso della trasmissione, mediante la presenza di un  simbolo  visivo
chiaramente percepibile. 
  3.  Le  trasmissioni  di  cui  al  comma  1  possono  essere   rese
disponibili  dai  fornitori  di  servizi  di  media   audiovisivi   a
richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1,  solo  in  maniera
tale da escludere che i minori vedano o  ascoltino  normalmente  tali
servizi, e comunque  con  imposizione  di  un  sistema  di  controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione  del  sistema  di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma  11  ed  alla
segnaletica di cui al comma 2. 
  4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione
o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai
vincoli comunque previsti per la trasmissione  televisiva  dell'opera
cinematografica di cui costituiscono promozione. 
  5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di  tutela
della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale  e  morale  dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione,  la  disciplina
di dettaglio  contenente  l'indicazione  degli  accorgimenti  tecnici
idonei ad escludere che i minori vedano  o  ascoltino  normalmente  i
programmi  di  cui  al  comma  3,  fra  cui  l'uso   di   numeri   di
identificazione   personale   e   sistemi   di   filtraggio   o    di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
    a) il contenuto classificabile a visione non  libera  sulla  base
dei criteri fissati dall'Autorita' di cui al comma 1 e'  offerto  con
una  funzione  di  controllo  parentale  che  inibisce  l'accesso  al
contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente  di  disattivare
la predetta funzione tramite la digitazione di uno  specifico  codice
segreto che ne renda possibile la  visione.  L'effettiva  imposizione
della  predetta  funzione  di  controllo  specifica  e  selettiva  e'
condizione per l'applicazione del comma 3; 
    b) il codice  segreto  dovra'  essere  comunicato  con  modalita'
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita'
nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente
maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del
contenuto o del servizio. 
  6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su  qualsiasi
piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e  successive  modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi  atti  di
autoregolamentazione sono recepiti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della  Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni. 
  7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi'  tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito  nel  Codice  di  cui  al
comma 6, l'applicazione di specifiche  misure  a  tutela  dei  minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore  19,00
e all'interno dei  programmi  direttamente  rivolti  ai  minori,  con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. 
  8.  L'impiego  di  minori  di   anni   quattordici   in   programmi
radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e della salute. 
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   delega
all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del  mezzo  televisivo,
nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai  genitori,
utilizzando a tale  fine  anche  la  diffusione  sugli  stessi  mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle  trasmissioni  effettuate  dalla  concessionaria  del   servizio
pubblico radiotelevisivo. 
  10. Le quote di riserva  per  la  trasmissione  di  opere  europee,
previste   dall'articolo   44   devono   comprendere   anche    opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai  minori,  nonche'  produzioni  e  programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da  parte  dei  minori  e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali  opere
e programmi e' determinato dall'Autorita'. 
  11. L'Autorita' stabilisce  con  proprio  regolamento  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, la disciplina  di  dettaglio  prevista  dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi  si
conformano alla  menzionata  disciplina  di  dettaglio  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  della
Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi  siano
ricevibili  e  fruibili  unicamente  nel  rispetto  delle  condizioni
fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo degli articoli 1, 2, 26 e l'allegato  B  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2008)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi'
          recitano: 
 
                                    "Art. 1 
          Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie 
 
              1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
 
                                    "Art. 2 
          Principi  e  criteri  direttivi   generali   della   delega
                                  legislativa 
 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art.  1  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi." 
 
                                   "Art. 26 
          Delega  al  Governo  per   l'attuazione   della   direttiva
                                  2007/65/CE 
 
              1. Nella predisposizione del  decreto  legislativo  per
          l'attuazione  della  direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,   che
          modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          concernenti   l'esercizio   delle   attivita'   televisive,
          attraverso le opportune  modifiche  al  testo  unico  della
          radiotelevisione, di cui al decreto legislativo  31  luglio
          2005, n. 177, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi di cui  all'art.  2,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) l'inserimento di prodotti e' ammesso nel  rispetto
          di tutte le  condizioni  e  i  divieti  previsti  dall'art.
          3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della  direttiva  89/552/CEE,
          come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE; 
                b) per le violazioni delle condizioni e  dei  divieti
          di cui alla lettera a) si applicano  le  sanzioni  previste
          dall' art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo
          31  luglio  2005,  n.  177,   per   la   violazione   delle
          disposizioni in materia di pubblicita', sponsorizzazione  e
          televendite, fatto  salvo  il  divieto  di  inserimento  di
          prodotti nei programmi per bambini, per la  cui  violazione
          si applica la sanzione di cui all' art. 35,  comma  2,  del
          medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177." 
 
                                  "Allegato B 
                            Articolo 1, commi 1 e 3 
 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne ; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni ; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione) ; 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni ; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose (50) ; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) ; 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive ; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE." 
              La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
          ottobre 1989, n. L 298. 
              La direttiva 97/36/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.  30
          luglio 1997, n. L 202. 
              La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          dicembre 2007, n. L 332. 
              Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,
          n. 214, S.O. cosi' recita: 
 
                                   "Art. 14 
                              Decreti legislativi 
 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   «decreto
          legislativo» e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          ministri  e  degli  altri  adempimenti   del   procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni." 
              La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione
          della     convenzione     europea     sulla     televisione
          transfrontaliera, con annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  5
          maggio 1989), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          ottobre 1991, n. 253, S.O. 
              Il decreto-legge 23 gennaio 2001,  n.  5  (Disposizioni
          urgenti per  il  differimento  di  termini  in  materia  di
          trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
          per  il  risanamento  di  impianti   radiotelevisivi),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
              La legge 20 marzo 2001, n. 66  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5,  recante
          disposizioni urgenti per  il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
          marzo 2001, n. 70. 
              La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          aprile 2002, n. L 108. 
              La direttiva 2002/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          aprile 2002, n. L 108. 
              La direttiva 2002/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          aprile 2002, n. L 108. 
              La direttiva 2002/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          aprile 2002, n. L 108. 
              La direttiva 2002/77/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
          settembre 2002, n. L 249. 
              Il decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 dicembre, n.  366  (Modifiche
          ed  integrazioni  al  d.lgs.  30  luglio  1999,   n.   300,
          concernenti le funzioni e la  struttura  organizzativa  del
          Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della L.
          6 luglio  2002,  n.  137),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. 
              La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di  principio  in
          materia di assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della
          RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al
          Governo   per   l'emanazione   del   testo   unico    della
          radiotelevisione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2004, n. 104, S.O. 
              Il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177  (Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2005,  n.
          208, S.O. 
              Il decreto-legge 8 aprile  2008,  n.  59  (Disposizioni
          urgenti  per  l'attuazione   di   obblighi   comunitari   e
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 aprile 2008, n. 84. 
              La legge 6 giugno 2008, n. 101 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,
          recante disposizioni urgenti per l'attuazione  di  obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle  Comunita'  europee)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132. 
              Il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre2007,  n.  244)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
          recante  disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164. 
              Il testo dell'art. 34 del decreto  legislativo  n.  177
          del 2005 (Testo unico dei servizi di  media  audiovisivi  e
          radiofonici) citato, cosi' recita: 
 
                                   "Art. 34 
                       Disposizioni a tutela dei minori 
 
              1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione
          all'orario di diffusione, possono nuocere  gravemente  allo
          sviluppo  fisico,  psichico  o  morale  dei  minori  o  che
          presentano  scene  di  violenza  gratuita  o  insistita   o
          efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali  per
          le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di
          cui al comma 5, che comunque  impongano  l'adozione  di  un
          sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla
          introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di
          cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti
          ad accesso condizionato e' adottato da ciascun fornitore di
          servizi di media audiovisivi  o  fornitore  di  servizi  ad
          accesso condizionato, sulla base dei criteri  proposti  dal
          Comitato  di  applicazione  del  Codice  media  e   minori,
          d'intesa  con  l'Autorita',   e   approvati   con   decreto
          ministeriale. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della presente disposizione, il  Comitato  di  applicazione
          del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorita'
          ministeriale  competente  che,   apportate   le   eventuali
          modifiche e integrazioni, li  approva  entro  i  successivi
          trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni,  i  fornitori
          di servizi di media audiovisivi o i  fornitori  di  servizi
          adottano  il  proprio  sistema  di   classificazione,   nel
          rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale. 
              2. Le trasmissioni delle  emittenti  televisive,  anche
          analogiche,   diffuse   su   qualsiasi    piattaforma    di
          trasmissione,   e   delle   emittenti   radiofoniche,   non
          contengono programmi  che  possono  nuocere  allo  sviluppo
          fisico, mentale o morale  dei  minorenni,  a  meno  che  la
          scelta  dell'ora  di   trasmissione   o   qualsiasi   altro
          accorgimento tecnico  escludano  che  i  minorenni  che  si
          trovano nell'area di  diffusione  assistano  normalmente  a
          tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia
          in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti  da
          un'avvertenza acustica ovvero devono  essere  identificati,
          all'inizio e nel  corso  della  trasmissione,  mediante  la
          presenza di un simbolo visivo. 
              3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea  a
          tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2  del
          presente articolo, dall'art. 3, nonche' dall'art. 32, comma
          5, e dall'art. 36-bis, la trasmissione, anche a  pagamento,
          dei film ai quali sia stato negato il  nulla  osta  per  la
          proiezione o la rappresentazione in pubblico  o  che  siano
          stati vietati  ai  minori  di  anni  diciotto  nonche'  dei
          programmi classificabili a visione per  soli  adulti  sulla
          base del sistema di classificazione di cui al comma 1,  ivi
          compresi quelli forniti a richiesta,  e'  comunque  vietata
          dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte  le  piattaforme  di
          trasmissione. 
              4. I film vietati ai minori  di  anni  quattordici  non
          possono essere trasmessi, sia in chiaro  che  a  pagamento,
          ne'   forniti   a   richiesta,   sia   integralmente    che
          parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00. 
              5.  L'Autorita',  al  fine  di  garantire  un  adeguato
          livello di tutela della dignita'  umana  e  dello  sviluppo
          fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con  procedure
          di  co-regolamentazione,   la   disciplina   di   dettaglio
          contenente l'indicazione  degli  accorgimenti  tecnicamente
          realizzabili idonei ad escludere  che  i  minori  vedano  o
          ascoltino normalmente i programmi di cui al  comma  3,  fra
          cui l'uso di numeri di identificazione personale e  sistemi
          di  filtraggio  o  di  identificazione,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri generali: 
                a) il contenuto classificabile a visione  non  libera
          sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1
          e' offerto con una  funzione  di  controllo  parentale  che
          inibisce  l'accesso   al   contenuto   stesso,   salva   la
          possibilita'  per  l'utente  di  disattivare  la   predetta
          funzione tramite la digitazione  di  uno  specifico  codice
          segreto che ne renda possibile la visione; 
                b) il codice segreto  dovra'  essere  comunicato  con
          modalita' riservate, corredato dalle avvertenze  in  merito
          alla responsabilita' nell'utilizzo  e  nella  custodia  del
          medesimo,  al  contraente  maggiorenne   che   stipula   il
          contratto relativo  alla  fornitura  del  contenuto  o  del
          servizio. 
              6. Le emittenti televisive, anche  analogiche,  diffuse
          su qualsiasi piattaforma di trasmissione,  sono  tenute  ad
          osservare le disposizioni a tutela dei minori previste  dal
          Codice di autoregolamentazione media e minori approvato  il
          29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le  eventuali
          modificazioni del Codice o  l'adozione  di  nuovi  atti  di
          autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
          dello sviluppo economico, adottato ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo  parere
          della  Commissione  parlamentare  di  cui  alla  legge   23
          dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni. 
              7. Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,  sono
          altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito
          nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di  specifiche
          misure  a  tutela  dei  minori  nella  fascia   oraria   di
          programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno
          dei  programmi  direttamente   rivolti   ai   minori,   con
          particolare  riguardo  ai   messaggi   pubblicitari,   alle
          promozioni e ogni altra forma di comunicazione  commerciale
          audiovisiva. 
              8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
          radiotelevisivi  e'  disciplinato   con   regolamento   del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il
          Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  le  pari
          opportunita'. 
              9. Il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, dispone la realizzazione di  campagne  scolastiche
          per un uso corretto e  consapevole  del  mezzo  televisivo,
          nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte  ai
          genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli
          stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto,  con
          particolare riferimento alle trasmissioni effettuate  dalla
          concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 
              10. Le quote di riserva per la  trasmissione  di  opere
          europee, previste dall'art.  44  devono  comprendere  anche
          opere  cinematografiche  o  per  la  televisione,  comprese
          quelle di animazione,  specificamente  rivolte  ai  minori,
          nonche' a produzioni e programmi adatti  ai  minori  ovvero
          idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.  Il
          tempo minimo di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e
          programmi e' determinato dall'Autorita'. 
              11. L'Autorita' stabilisce con proprio  regolamento  da
          adottare  entro  il  30  giugno  2010,  la  disciplina   di
          dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di  servizi  di
          media  audiovisivi  o  di  servizi   si   conformano   alla
          menzionata disciplina  di  dettaglio  entro  trenta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  della
          Autorita', comunque  garantendo  che  i  contenuti  di  cui
          trattasi  siano  ricevibili  e  fruibili   unicamente   nel
          rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita'  ai  sensi
          del comma 5."