Art. 2 
 
 
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
                                 177 
 
  1. Il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: 
    «12.  I  messaggi  promozionali,  facenti  parte  di   iniziative
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,  produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione  pubblica  nei
confronti del  libro  e  della  lettura,  trasmessi  dalle  emittenti
radiofoniche e televisive  pubbliche  e  private  gratuitamente  o  a
condizioni  di  favore,  nonche'  i   filmati   promozionali   o   di
presentazione di opere cinematografiche di  nazionalita'  europea  di
prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui al presente articolo.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 38 del decreto  legislativo  n.  177
          del 2005 citato nelle  note  alle  premesse  ,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
 
                                   "Art. 38 
                            Limiti di affollamento 
 
              1. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  da  parte
          della  concessionaria  del   servizio   pubblico   generale
          radiotelevisivo  non  puo'  eccedere   il   4   per   cento
          dell'orario settimanale di  programmazione  ed  il  12  per
          cento di ogni ora;  un'eventuale  eccedenza,  comunque  non
          superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,  deve  essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva. 
              2. La trasmissione di spot pubblicitari  televisivi  da
          parte delle  emittenti  in  chiaro,  anche  analogiche,  in
          ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio
          pubblico generale radiotelevisivo, non puo' eccedere il  15
          per cento dell'orario giornaliero di programmazione  ed  il
          18 per cento di una determinata e distinta ora  d'orologio;
          un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento nel corso dell'ora, deve essere  recuperata  nell'ora
          antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per
          i  soggetti  autorizzati,  ai   sensi   dell'art.   29,   a
          trasmettere in contemporanea su  almeno  dodici  bacini  di
          utenza, con  riferimento  al  tempo  di  programmazione  in
          contemporanea. 
              3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
          alla pubblicita' da parte delle  emittenti  radiofoniche  e
          televisive, anche analogiche, in ambito nazionale,  diverse
          dalla  concessionaria  del   servizio   pubblico   generale
          radiotelevisivo, e' portato al 20 per  cento  se  comprende
          forme di pubblicita' diverse dagli spot  pubblicitari  come
          le  telepromozioni,  fermi  restando   per   le   emittenti
          televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di
          cui al comma 2 per gli spot pubblicitari.  Per  i  medesimi
          soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme  di
          pubblicita'  diverse  dagli  spot  pubblicitari  non   deve
          comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno. 
              4. In ogni  caso  la  proporzione  di  spot  televisivi
          pubblicitari e di spot di televendita in una determinata  e
          distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento. 
              5. La trasmissione di spot pubblicitari  televisivi  da
          parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non  puo'
          eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per  l'anno  2011
          il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il  12  per
          cento  di  una  determinata  e  distinta  ora   d'orologio;
          un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento nel corso dell'ora, deve essere  recuperata  nell'ora
          antecedente o successiva. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi da  2  a  5  non  si
          applicano agli annunci delle emittenti,  anche  analogiche,
          relativi ai propri programmi e ai prodotti  collaterali  da
          questi   direttamente    derivati,    agli    annunci    di
          sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 
              7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da  parte  delle  emittenti  radiofoniche   diverse   dalla
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo  non  puo'  eccedere,  per  ogni   ora   di
          programmazione, rispettivamente il  20  per  cento  per  la
          radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento
          per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il  10  per
          cento per la radiodiffusione sonora nazionale o  locale  da
          parte  di  emittente  radiofonica  analogica  a   carattere
          comunitario.    Un'eventuale    eccedenza    di    messaggi
          pubblicitari, comunque non superiore al  2  per  cento  nel
          corso  di   un'ora,   deve   essere   recuperata   nell'ora
          antecedente o in quella successiva. 
              8. Fermo restando il limite di affollamento  orario  di
          cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche  operanti  in
          ambito locale il tempo massimo di  trasmissione  quotidiana
          dedicato alla pubblicita',  ove  siano  comprese  forme  di
          pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento. 
              9. La trasmissione di messaggi pubblicitari  televisivi
          da parte delle emittenti,  anche  analogiche,  operanti  in
          ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento di ogni ora
          e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,
          comunque non superiore al 2 per cento nel corso di  un'ora,
          deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 
              10. La pubblicita' locale e' riservata alle  emittenti,
          anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in
          ambito locale. I soggetti diversi  dalle  emittenti,  anche
          analogiche, e  dalle  emittenti  radiofoniche  operanti  in
          ambito locale, ivi inclusa la concessionaria  del  servizio
          pubblico   generale   radiotelevisivo,   sono   tenuti    a
          trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con
          identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le  emittenti
          televisive e radiofoniche,  sia  analogiche  che  digitali,
          autorizzate in base all'art. 29 possono trasmettere,  oltre
          alla    pubblicita'    nazionale,    pubblicita'     locale
          diversificata   per    ciascuna    zona    oggetto    della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione. 
              11. Sono nulle e si hanno per non apposte  le  clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono alle  emittenti,
          televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali,  di
          trasmettere programmi  diversi  o  aggiuntivi  rispetto  ai
          messaggi pubblicitari. 
              12.  I  messaggi   promozionali,   facenti   parte   di
          iniziative promosse da istituzioni, enti,  associazioni  di
          categoria,  produttori  editoriali  e   librai,   volte   a
          sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del  libro
          e della lettura, trasmessi dalle emittenti  radiofoniche  e
          televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni
          di  favore,   nonche'   i   filmati   promozionali   o   di
          presentazione di  opere  cinematografiche  di  nazionalita'
          europea di prossima programmazione, non sono considerati ai
          fini del calcolo dei limiti  massimi  di  cui  al  presente
          articolo. 
              13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio  si
          computa partendo, per ciascuna giornata di  programmazione,
          dall'ora e dal  minuto  di  inizio  delle  trasmissioni  di
          ciascuna   emittente,   anche   analogica;   per    "orario
          giornaliero di programmazione"  si  intende  il  tempo  che
          intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio  ed  il
          termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente,
          anche analogica.".