Art. 3 Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "nel contratto di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di cui al quinto periodo" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresi' definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.". 2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole: "svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati," e, dopo le parole: "l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica, nonche'".
Note all'art. 3: Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, citato nelle note alle premesse , cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 44 Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea. 2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel decreto di cui al quinto periodo e' stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonche' le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilita' delle stesse. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalita' definite dall'Autorita' con proprio regolamento da adottare entro tre mesi. 5. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale. 7. L'Autorita' provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'art. 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione puo' riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 40-bis. 8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorita'. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalita' e i criteri di svolgimento della verifica, nonche' i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonche' nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorita' definisce altresi' le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza."