Art. 3 
 
 
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
                                 177 
 
  1. All'articolo 44, comma 3,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole:  "nel  contratto
di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di  cui  al
quinto periodo" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il
medesimo decreto sono  altresi'  definite  le  singole  quote  minime
percentuali, nell'ambito della riserva di cui al  primo  periodo,  da
destinare  rispettivamente  alla  produzione,  al  finanziamento,  al
pre-acquisto ovvero  all'acquisto  delle  opere  cinematografiche  di
espressione originale italiana ovunque prodotte.". 
  2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole:
"svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei  soggetti
obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla  base
delle comunicazioni che devono essere inviate da parte  dei  soggetti
obbligati," e, dopo le parole: "l'Autorita'  stabilisce  con  proprio
regolamento" sono  inserite  le  seguenti:  ",  adottato  sentiti  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero  per  lo
sviluppo economico, le modalita' e i  criteri  di  svolgimento  della
verifica, nonche'". 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 44 del decreto  legislativo  n.  177
          del 2005, citato nelle note  alle  premesse  ,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
 
                                   "Art. 44 
          Promozione della distribuzione e della produzione di  opere
                                    europee 
 
              1. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi,  sia
          lineari che non  lineari,  favoriscono  lo  sviluppo  e  la
          diffusione della produzione audiovisiva europea. 
              2.  Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,   su
          qualsiasi piattaforma  di  trasmissione,  indipendentemente
          dalla codifica delle  trasmissioni,  riservano  alle  opere
          europee la maggior parte del loro  tempo  di  trasmissione,
          escluso il  tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni
          sportive,  giochi  televisivi,  pubblicita',   servizi   di
          teletext e  televendite.  Le  emittenti  televisive,  anche
          analogiche,  su  qualsiasi  piattaforma  di   trasmissione,
          compresa la pay per view, indipendentemente dalla  codifica
          delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno  il  10  per
          cento del tempo di  diffusione  alle  opere  europee  degli
          ultimi cinque anni, incluse le  opere  cinematografiche  di
          espressione  originale  italiana   ovunque   prodotte.   La
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo,  indipendentemente  dalla  codifica  delle
          trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del
          tempo di  trasmissione  alle  opere  europee  degli  ultimi
          cinque  anni,  incluse   le   opere   cinematografiche   di
          espressione originale italiana ovunque prodotte. 
              3.  Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,   su
          qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay  per
          view, indipendentemente dalla codifica delle  trasmissioni,
          riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti  netti
          annui, cosi' come indicati nel conto economico  dell'ultimo
          bilancio di  esercizio  disponibile,  alla  produzione,  al
          finanziamento, al  pre-acquisto  e  all'acquisto  di  opere
          europee  realizzate  da   produttori   indipendenti.   Tali
          introiti sono quelli che il soggetto  obbligato  ricava  da
          pubblicita',  da  televendite,  da   sponsorizzazioni,   da
          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
          provvidenze pubbliche e da offerte televisive  a  pagamento
          di programmi di carattere non sportivo di cui  esso  ha  la
          responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi  o
          distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive
          di soggetti terzi. La percentuale di cui al  primo  periodo
          deve essere raggiunta  assegnando  una  quota  adeguata  ad
          opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un  termine
          di cinque anni dalla  loro  produzione,  incluse  le  opere
          cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte. La concessionaria del servizio pubblico  generale
          radiotelevisivo destina alle opere  europee  realizzate  da
          produttori indipendenti una quota non inferiore al  15  per
          cento  dei  ricavi  complessivi   annui   derivanti   dagli
          abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonche'  i
          ricavi pubblicitari connessi alla stessa,  al  netto  degli
          introiti  derivanti  da   convenzioni   con   la   pubblica
          amministrazione  e  dalla  vendita  di  beni   e   servizi;
          all'interno di questa quota, nel decreto di cui  al  quinto
          periodo e' stabilita una riserva non inferiore  al  20  per
          cento da destinare alla produzione,  al  finanziamento,  al
          pre-acquisto o all'acquisto di  opere  cinematografiche  di
          espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  e  una
          riserva non inferiore al 5 per cento da destinare  a  opere
          di animazione  appositamente  prodotte  per  la  formazione
          dell'infanzia. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  di  natura  non  regolamentare,  da   adottare,
          sentite  le  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
          stabiliti i  criteri  per  la  qualificazione  delle  opere
          cinematografiche di espressione originale italiana  ovunque
          prodotte, nonche'  le  quote  percentuali  da  riservare  a
          queste ultime nell'ambito  delle  percentuali  indicate  al
          secondo e al terzo periodo del comma 2 e al  primo  periodo
          del  presente  comma,  tenendo  conto  dello  sviluppo  del
          mercato  e  della  disponibilita'  delle  stesse.  Con   il
          medesimo decreto sono altresi' definite  le  singole  quote
          minime percentuali, nell'ambito della  riserva  di  cui  al
          primo   periodo,   da   destinare   rispettivamente    alla
          produzione,  al  finanziamento,  al   pre-acquisto   ovvero
          all'acquisto delle opere  cinematografiche  di  espressione
          originale italiana ovunque prodotte. 
              4. I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a
          richiesta soggetti alla giurisdizione italiana  promuovono,
          gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la
          produzione  di  opere  europee  e  l'accesso  alle  stesse,
          secondo le modalita' definite  dall'Autorita'  con  proprio
          regolamento da adottare entro tre mesi. 
              5. L'Autorita' stabilisce  con  proprio  regolamento  i
          criteri  per  la  limitazione  temporale  di  utilizzo  dei
          diritti secondari acquisiti dai  fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi, indipendentemente dalla  codifica  delle
          trasmissioni, in misura proporzionale e  comunque  connessa
          alla partecipazione finanziaria delle fasi  di  sviluppo  e
          realizzazione   dell'opera   da   parte   dei    produttori
          indipendenti.  Gli  operatori  adottano  le  procedure   di
          autoregolamentazione per la  disciplina  dei  rapporti  tra
          emittenti  televisive,  anche  analogiche,   su   qualsiasi
          piattaforma di trasmissione, e  produttori  televisivi,  da
          comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a
          quanto stabilito dal presente comma. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  alle  emittenti  televisive,  anche  analogiche,
          operanti in ambito locale. 
              7.  L'Autorita'   provvede,   mediante   procedure   di
          co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina
          di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con
          i principi di cui al presente articolo,  a  quelli  di  cui
          all'art. 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3  ottobre
          1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui
          con riferimento  ai  servizi  audiovisivi  a  richiesta  la
          promozione puo'  riguardare,  fra  l'altro,  il  contributo
          finanziario che tali servizi apportano alla  produzione  di
          opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse  o
          la percentuale ovvero il rilievo delle  opere  europee  nei
          cataloghi dei  programmi  offerti  dal  servizio  di  media
          audiovisivo a richiesta,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 40-bis. 
              8.  I  vincoli  di  cui  al  presente   articolo   sono
          verificati su base  annua  dall'Autorita'.  Ai  fini  della
          verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di  cui
          al  presente  articolo,  svolta  anche  sulla  base   delle
          comunicazioni  che  devono  essere  inviate  da  parte  dei
          soggetti  obbligati,  l'Autorita'  stabilisce  con  proprio
          regolamento, adottato sentiti il Ministero per i beni e  le
          attivita'  culturali  e  il  Ministero  per   lo   sviluppo
          economico, le modalita' e i criteri  di  svolgimento  della
          verifica,  nonche'  i  criteri  per  la  valutazione  delle
          richieste di concessione di deroghe per singoli  palinsesti
          o cataloghi dei fornitori di servizi di media  audiovisivi,
          indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in
          ciascuno degli ultimi due anni  di  esercizio  non  abbiano
          realizzato utili  o  che  abbiano  una  quota  di  mercato,
          riferita ai  ricavi  da  pubblicita',  da  televendite,  da
          sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni  con  soggetti
          pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e  da  offerte
          televisive a pagamento, inferiore all'1  per  cento  o  che
          abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima  ipotesi
          nonche' nel caso di  canali  generalisti  che  superano  la
          predetta soglia dell' 1  per  cento,  anche  tenendo  conto
          dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione  sul
          mercato. Il regolamento dell'Autorita'  definisce  altresi'
          le  modalita'  di  comunicazione   dell'adempimento   degli
          obblighi di cui  al  presente  articolo  nel  rispetto  dei
          principi di riservatezza previsti  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  le  sanzioni
          in caso di inadempienza."