Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, e'
autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per
la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilita', mediante i
versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In
relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere
dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo
di stabilita' di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale
di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.