Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 4 della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  in
  materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma
3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla  lettera
c) del presente comma, coordina le attivita' di  ricerca  informativa
finalizzate a rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza
informatica nazionali»; 
    b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito  il
seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale  regolamento  e'
approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui
all'articolo  30,  il  piano  annuale  delle  attivita'  dell'ufficio
ispettivo.»; 
    c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      «n-bis) gestisce unitariamente, ferme  restando  le  competenze
operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e  i  servizi
logistici comuni». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124  del
          2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
 
                                   "Art. 4. 
 
               Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 
 
              1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3  e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
              a) coordina l'intera attivita' di informazione  per  la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
              b)  e'  costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
              c) raccoglie le informazioni, le analisi e  i  rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
              d) elabora, anche sulla base delle informazioni  e  dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
              d-bis) sulla base delle direttive di  cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti
          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; 
              e) promuove e  garantisce,  anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
              f)  trasmette,  su  disposizione  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
              g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano  di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              h)  sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e   sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
              i)  esercita  il  controllo  sull'AISE   e   sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
              l) assicura l'attuazione delle  disposizioni  impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  ai
          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e
          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla
          loro corretta applicazione; 
              m) cura le attivita' di promozione e  diffusione  della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
              n) impartisce gli indirizzi per  la  gestione  unitaria
          del personale di cui all'articolo 21, secondo le  modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
              n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme   restando   le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
          della presente legge,  qualora  le  informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)  del
          comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile  per  una  sola  volta.  Per
          quanto previsto dalla presente legge, il direttore del  DIS
          e' il diretto referente del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e dell'Autorita' delegata,  ove  istituita,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,  e  dall'articolo
          7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente   e   funzionalmente
          sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti
          nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
          direttore  generale  del  DIS,  nomina  uno  o  piu'   vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
              a)  agli  ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
              b) salva specifica autorizzazione  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
              c) sono previste per  gli  ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
              d)  non  e'  consentito  il  passaggio   di   personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
              e) gli ispettori, previa autorizzazione del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, possono accedere a  tutti  gli  atti  conservati
          presso i servizi di informazione per la sicurezza e  presso
          il DIS; possono altresi' acquisire,  tramite  il  direttore
          generale del DIS, altre informazioni  da  enti  pubblici  e
          privati.".