Art. 2 
 
 
Individuazione dei criteri di accertamento delle qualita'  soggettive
   dei soci della societa' a responsabilita' limitata semplificata 
 
  1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo  1,  accerta,
con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, che l'eta' delle persone fisiche che intendono costituire  una
societa' a responsabilita' limitata semplificata e'  quella  prevista
dall'articolo 2463-bis del codice civile. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2012 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Severino 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
Visto, Il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 
Registro n. 7, foglio n. 371 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili): 
              «Art. 49 Il notaio  deve  essere  certo  dell'identita'
          personale delle parti e  puo'  raggiungere  tale  certezza,
          anche al momento della attestazione,  valutando  tutti  gli
          elementi atti a formare il suo convincimento.».