Art. 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci della societa' a responsabilita' limitata semplificata 1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'eta' delle persone fisiche che intendono costituire una societa' a responsabilita' limitata semplificata e' quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 giugno 2012 Il Ministro della giustizia Severino Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, Il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 371
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili): «Art. 49 Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.».