IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Considerata la necessita' di apportare correzioni  ed  integrazioni
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il  quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa  ai
servizi nel mercato interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il parere nei termini prescritti ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni  all'articolo   8,   relativo   alle   definizioni,   e
all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio,  del
               decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo  26
marzo 2010, n. 59, le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  attivita'
(D.I.A.), di cui all'articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.),  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 2 e' abrogato. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per regolamenti e  direttive  CE  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
              Note alle premesse: 
              L'articolo 76  della  Costituzione  delega  l'esercizio
          della funzione legislativa al Governo, per  un  periodo  di
          tempo   limitato   e   per   oggetti    definiti,    previa
          determinazione di principi e criteri direttivi. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117 della  Costituzione  stabilisce  che  La
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 41 e dell' allegato
          B della legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2010.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
          n. 161, cosi' recita: 
              "Articolo. 1. (Delega al Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). 
              1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,
          n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi,  corredati  dei   necessari   elementi   integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'  articolo
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              "Articolo 2  (Principi  e  criteri  direttivi  generali
          della delega legislativa) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) quando non siano d'ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi." 
              "Articolo  3  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 
              1. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
          regolamentare o  amministrativa,  emanati  ai  sensi  delle
          leggi comunitarie  vigenti,  o  in  regolamenti  comunitari
          pubblicati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
          amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai  sensi  dell'  articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all' articolo 2, comma 1, lettera c). 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1." 
              "Articolo 4 (Modifica  all'articolo  9  della  legge  4
          febbraio 2005, n.  11,  in  materia  di  oneri  relativi  a
          prestazioni e controlli) 
              All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n.  11,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe  determinate
          ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469»." 
              "Articolo 41 (Delega al Governo per l'attuazione  della
          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa  ai  servizi  nel
          mercato interno) 
              1. Nella predisposizione dei  decreti  legislativi  per
          l'attuazione della  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa  ai
          servizi nel mercato interno, da adottare  su  proposta  del
          Ministro per le politiche  europee  e  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  ovvero  del  Ministro  con  competenza
          prevalente in materia, di concerto con i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  con   gli   altri   Ministri
          interessati,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  realizzando  il
          necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
          il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi generali di cui all' articolo 2, anche i seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  garantire  la  liberta'  di   concorrenza   secondo
          condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed  uniforme
          funzionamento del mercato nonche' assicurare agli utenti un
          livello   essenziale   ed   uniforme   di   condizioni   di
          accessibilita'  all'acquisto  di  servizi  sul   territorio
          nazionale, ai sensi  dell'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettere e) ed m), della Costituzione; 
              b) promuovere l'elaborazione di codici  di  condotta  e
          disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere  la
          qualita'   dei   servizi,   tenendo   conto   delle    loro
          caratteristiche specifiche; 
              c)  prevedere   che   le   disposizioni   dei   decreti
          legislativi  si  applichino   a   tutti   i   servizi   non
          esplicitamente esclusi dall' articolo 2, paragrafi 2  e  3,
          e, relativamente alla libera prestazione di servizi,  anche
          dall'articolo 17 della direttiva; 
              d)  definire   puntualmente   l'ambito   oggettivo   di
          applicazione; 
              e)  semplificare  i  procedimenti  amministrativi   per
          l'accesso alle attivita'  di  servizi,  anche  al  fine  di
          renderli  uniformi  sul   piano   nazionale,   subordinando
          altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere
          dei presupposti di cui all'articolo  9  della  direttiva  e
          prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al
          decreto  legislativo  di  cui  al  presente  articolo,   la
          dichiarazione di inizio  attivita'  rappresenti  la  regola
          generale salvo che motivate esigenze impongano il  rilascio
          di un atto autorizzatorio esplicito; 
              f) garantire che, laddove  consentiti  dalla  normativa
          comunitaria, i regimi  di  autorizzazione  ed  i  requisiti
          eventualmente previsti per  l'accesso  ad  un'attivita'  di
          servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi  ai
          principi di  trasparenza,  proporzionalita'  e  parita'  di
          trattamento; 
              g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti
          da un  prestatore  stabilito  in  un  altro  Stato  membro,
          imponendo requisiti relativi alla prestazione di  attivita'
          di servizi solo qualora siano  giustificati  da  motivi  di
          ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica
          o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei  principi  di  non
          discriminazione e di proporzionalita'; 
              h)  prevedere  che   l'autorizzazione   all'accesso   o
          all'esercizio di una attivita' di servizi  abbia  efficacia
          su tutto il territorio nazionale. Limitazioni  territoriali
          dell'efficacia    dell'autorizzazione    possono     essere
          giustificate solo da  un  motivo  imperativo  di  interesse
          generale; 
              i)  ferma  restando  l'applicazione  del  principio  di
          prevalenza  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  della
          direttiva,  anche  al   fine   di   garantire,   ai   sensi
          dell'articolo  10,  paragrafo  4,   della   direttiva,   il
          carattere  unitario  nazionale  dell'individuazione   delle
          figure professionali con i relativi  profili  ed  eventuali
          titoli abilitanti, individuare espressamente, per  tutti  i
          servizi  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   della
          direttiva,  gli  eventuali  requisiti  compatibili  con  la
          direttiva medesima e necessari per l'accesso alla  relativa
          attivita' e per il suo esercizio; 
              l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e
          le formalita' necessarie  per  l'accesso  all'attivita'  di
          servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli
          unici usufruibili  da  tutti  i  prestatori  di  servizi  a
          prescindere  che  questi  siano  stabiliti  sul  territorio
          nazionale o di altro Stato membro, in coerenza  con  quanto
          gia'  previsto  al   riguardo   dall'   articolo   38   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          regolando il  conseguente  coordinamento  fra  le  relative
          disposizioni; 
              m) prevedere che  le  procedure  e  le  formalita'  per
          l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi  possano
          essere espletate attraverso gli  sportelli  unici  anche  a
          distanza e per via elettronica; 
              n) realizzare l'interoperabilita' dei sistemi di  rete,
          l'impiego non discriminatorio  della  firma  elettronica  o
          digitale ed i  collegamenti  tra  la  rete  centrale  della
          pubblica amministrazione e le reti periferiche; 
              o) prevedere forme di collaborazione con  le  autorita'
          competenti degli altri Stati membri e  con  la  Commissione
          europea al fine di garantire il controllo dei prestatori  e
          dei loro servizi, in particolare fornendo al piu' presto  e
          per  via  elettronica,  tramite  la  rete  telematica  IMI,
          realizzata  dalla  Commissione  europea,  le   informazioni
          richieste da altri Stati membri  o  dalla  Commissione.  Lo
          scambio  di  informazioni   puo'   riguardare   le   azioni
          disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali
          irrogate e le decisioni definitive relative  all'insolvenza
          o  alla  bancarotta  fraudolenta  assunte  dalle  autorita'
          competenti nei confronti  di  un  prestatore  e  che  siano
          direttamente pertinenti alla competenza  del  prestatore  o
          alla sua  affidabilita'  professionale,  nel  rispetto  dei
          presupposti stabiliti dalla direttiva; 
              p)  prevedere  che,  relativamente  alle   materie   di
          competenza  regionale,  le  norme  per  l'adeguamento,   il
          coordinamento  e  la   semplificazione   dei   procedimenti
          autorizzatori concernenti  l'esercizio  della  liberta'  di
          stabilimento e la  libera  prestazione  dei  servizi  siano
          adottate dallo Stato, in  caso  di  inadempienza  normativa
          delle regioni, in conformita'  all'  articolo  117,  quinto
          comma, della Costituzione e che, in  caso  di  inadempienza
          amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
          all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione; 
              q) prevedere che tutte le  disposizioni  di  attuazione
          della  direttiva  nell'ambito  dell'ordinamento   nazionale
          siano finalizzate a  rendere  effettivo  l'esercizio  della
          liberta' di  stabilimento  e  la  libera  circolazione  dei
          servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del  Trattato  CE,
          perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: 
              1) la crescita economica e la  creazione  di  posti  di
          lavoro sul territorio nazionale; 
              2) la semplificazione amministrativa; 
              3)  la  riduzione  degli   oneri   amministrativi   per
          l'accesso  ad  una  attivita'  di  servizi  e  per  il  suo
          esercizio; 
              4)  l'effettivita'  dei  diritti  dei  destinatari   di
          servizi; 
              r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione
          della direttiva siano emanate in  conformita'  ai  seguenti
          ulteriori principi e criteri: 
              1)   salvaguardia   dell'unitarieta'    dei    processi
          decisionali,   della    trasparenza,    dell'efficacia    e
          dell'economicita'  dell'azione  amministrativa   e   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              2)   semplificazione,   accorpamento,    accelerazione,
          omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure; 
              3) agevole accessibilita' per prestatori e  destinatari
          di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita'
          di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e  22  della
          direttiva; 
              4)  adozione  di  adeguate  forme  di  pubblicita',  di
          informazione e di conoscibilita' degli atti  procedimentali
          anche mediante utilizzo di sistemi telematici; 
              s) garantire l'applicazione della normativa legislativa
          e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata
          la prestazione di servizi,  fatti  salvi  trattamenti  piu'
          favorevoli al prestatore previsti contrattualmente,  ovvero
          assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a  carico  di
          questi  ultimi,  evitando  effetti  discriminatori  nonche'
          eventuali danni ai consumatori in termini di  sicurezza  ed
          eventuali danni all'ambiente; 
              t) prevedere idonee modalita'  al  fine  di  assicurare
          un'effettiva  applicazione  del  principio  di  parita'  di
          trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli
          altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare  effetti
          discriminatori a danno dei prestatori italiani di  servizi,
          nonche'  eventuali  danni  ai  consumatori  in  termini  di
          sicurezza ed eventuali danni all'ambiente. 
              2. Nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
          comunitario ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della
          Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  le
          proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva
          nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1. 
              3. Dai provvedimenti attuativi  del  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica." 
              "Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio (51) ; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni ; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose ; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE." 
              La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          27 dicembre 2006, n. L 376. 
              Il  decreto  legislativo  26   marzo   2010,   n.   59,
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2010, n. 94, S.O. 
              L'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1997,  n.  202,  cosi'
          recita: 
              "Articolo 2.Compiti. 
              1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti  i
          processi decisionali di interesse regionale, interregionale
          ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni: 
              a) promuove e sancisce intese, ai  sensi  dell'articolo
          3; 
              b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; 
              c)  nel  rispetto   delle   competenze   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il coordinamento della programmazione statale  e  regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
          soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o  servizi
          di  pubblico   interesse   aventi   rilevanza   nell'ambito
          territoriale delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nei casi previsti dalla legge; 
              e) assicura lo scambio di dati ed informazioni  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione, determina, nei casi  previsti
          dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie che  la  legge  assegna  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, anche a  fini  di
          perequazione; 
              g) adotta i provvedimenti che sono ad  essa  attribuiti
          dalla legge; 
              h) formula inviti e proposte  nei  confronti  di  altri
          organi dello Stato, di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,
          anche  privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi   di
          pubblico interesse; 
              i)  nomina,  nei   casi   previsti   dalla   legge,   i
          responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita'  o
          prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
          concorrenti tra Governo, regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              l)  approva  gli  schemi  di   convenzione   tipo   per
          l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni  di  uffici
          statali e regionali. 
              2.  Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del   Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle  lettere
          f), g) ed i)  del  comma  1  e'  espresso,  quando  non  e'
          raggiunta l'unanimita', dalla  maggioranza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori da essi delegati a rappresentarli  nella  singola
          seduta. 
              3. La  Conferenza  Stato-regioni  e'  obbligatoriamente
          sentita in ordine agli schemi di  disegni  di  legge  e  di
          decreto legislativo o  di  regolamento  del  Governo  nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  che  si  pronunzia  entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione di direttive comunitarie sono emanati  anche  in
          mancanza di detto parere. Resta fermo  quanto  previsto  in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4.  La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto   di
          interesse regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo  esame,  anche
          su richiesta della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              5. Quando il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          dichiara  che  ragioni  di  urgenza   non   consentono   la
          consultazione preventiva, la  Conferenza  Stato-regioni  e'
          consultata successivamente ed il Governo  tiene  conto  dei
          suoi pareri: 
              a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o
          delle leggi di conversione dei decreti-legge; 
              b) in sede di esame definitivo degli schemi di  decreto
          legislativo  sottoposti   al   parere   delle   commissioni
          parlamentari. 
              6.  Quando  il  parere  concerne   provvedimenti   gia'
          adottati in via  definitiva,  la  Conferenza  Stato-regioni
          puo'  chiedere  che  il   Governo   lo   valuti   ai   fini
          dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi. 
              7. La Conferenza  Stato-regioni  valuta  gli  obiettivi
          conseguiti ed i risultati raggiunti, con  riferimento  agli
          atti di pianificazione e di  programmazione  in  ordine  ai
          quali si e' pronunciata. 
              8. Con le modalita' di cui al  comma  2  la  Conferenza
          Stato-regioni delibera, altresi': 
              a)  gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione   dei
          percorsi diagnostici e terapeutici in ambito  locale  e  le
          misure  da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto   dei
          protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico  del
          sanitario che si discosti dal  percorso  diagnostico  senza
          giustificato motivo, ai sensi dell'articolo  1,  comma  28,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              b)   i   protocolli   di   intesa   dei   progetti   di
          sperimentazione   gestionali    individuati,    ai    sensi
          dell'articolo 9-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c)  gli  atti   di   competenza   degli   organismi   a
          composizione  mista  Stato-regioni   soppressi   ai   sensi
          dell'articolo 7. 
              9. La Conferenza  Stato-regioni  esprime  intesa  sulla
          proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  del  Ministro  della
          sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali." 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e  10  del  citato
          decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Articolo 8 Definizioni 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) servizio: qualsiasi prestazione  anche  a  carattere
          intellettuale   svolta   in   forma    imprenditoriale    o
          professionale, fornita senza vincolo  di  subordinazione  e
          normalmente fornita  dietro  retribuzione;  i  servizi  non
          economici non costituiscono servizi ai sensi  del  presente
          decreto; 
              b)  prestatore:  qualsiasi  persona  fisica  avente  la
          cittadinanza di  uno  Stato  membro  o  qualsiasi  soggetto
          costituito conformemente al diritto di uno Stato  membro  o
          da  esso  disciplinato,  a  prescindere  dalla  sua   forma
          giuridica, stabilito in  uno  Stato  membro,  che  offre  o
          fornisce un servizio; 
              c)  destinatario:  qualsiasi  persona  fisica  che  sia
          cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa
          conferiti dall'ordinamento comunitario, o  qualsiasi  altro
          soggetto indicato alla lettera b), stabilito in  uno  Stato
          membro, che  a  scopo  professionale  o  per  altri  scopi,
          fruisce o intende fruire di un servizio; 
              d) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  membro  nel
          cui territorio e'  stabilito  il  prestatore  del  servizio
          considerato; 
              e)  stabilimento:   l'esercizio   effettivo   a   tempo
          indeterminato di un'attivita' economica  non  salariata  da
          parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile; 
              f) regime di autorizzazione: qualsiasi  procedura,  non
          inerente  alle  misure  applicabili  a  norma  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  che  obbliga  un
          prestatore o un destinatario a rivolgersi  ad  un'autorita'
          competente allo scopo di ottenere un provvedimento  formale
          o  un  provvedimento  implicito  relativo  all'accesso   ad
          un'attivita' di servizio o al suo esercizio;  ai  fini  del
          presente decreto,  non  costituisce  regime  autorizzatorio
          segnalazione certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.),
          di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) requisito: qualsiasi regola che imponga un  obbligo,
          un  divieto,  una  condizione  o  un  limite  al  quale  il
          prestatore o il  destinatario  debba  conformarsi  ai  fini
          dell'accesso  ed  esercizio   della   specifica   attivita'
          esercitata  e  che  abbia  fonte  in  leggi,   regolamenti,
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   in   disposizioni
          adottate da  ordini,  collegi  e  albi  professionali;  non
          costituiscono  requisiti   le   disposizioni   in   materia
          ambientale,  edilizia  ed  urbanistica,  nonche'  quelle  a
          tutela della sanita' pubblica,  della  pubblica  sicurezza,
          della sicurezza dei  lavoratori  e  dell'incolumita'  delle
          persone e che si applicano  indistintamente  ai  prestatori
          nello svolgimento  della  loro  attivita'  economica  e  ai
          singoli che agiscono a titolo privato; 
              h) motivi imperativi d'interesse generale:  ragioni  di
          pubblico interesse,  tra  i  quali  l'ordine  pubblico,  la
          sicurezza  pubblica,  l'incolumita'  pubblica,  la  sanita'
          pubblica, la sicurezza stradale, la tutela  dei  lavoratori
          compresa  la  protezione   sociale   dei   lavoratori,   il
          mantenimento dell'equilibrio  finanziario  del  sistema  di
          sicurezza  sociale,  la   tutela   dei   consumatori,   dei
          destinatari di servizi e dei  lavoratori,  l'equita'  delle
          transazioni commerciali, la lotta  alla  frode,  la  tutela
          dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la  salute  degli
          animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione  del
          patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi  di
          politica sociale e di politica culturale; 
              i) autorita' competente:  le  amministrazioni  statali,
          regionali o locali e gli altri  soggetti  responsabili  del
          controllo o della disciplina delle  attivita'  di  servizi,
          ivi inclusi gli ordini professionali, i  collegi  nazionali
          professionali e gli albi professionali; 
              l) Stato membro nel quale e' prestato il  servizio:  lo
          Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore
          stabilito in un altro Stato membro; 
              m)     professione     regolamentata:      un'attivita'
          professionale o  un  insieme  di  attivita'  professionale,
          riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
          206; 
              n)  comunicazione  commerciale:  qualsiasi   forma   di
          comunicazione  destinata  a  promuovere,   direttamente   o
          indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di  un'impresa,
          di  un'organizzazione  o  di   una   persona   che   svolge
          un'attivita' commerciale, industriale o artigianale  o  che
          esercita una professione regolamentata. Non  costituiscono,
          di  per  se',  comunicazioni  commerciali  le  informazioni
          seguenti: 
              1) le informazioni  che  permettono  l'accesso  diretto
          all'attivita'  dell'impresa,  dell'organizzazione  o  della
          persona, in particolare un nome di dominio o  un  indirizzo
          di posta elettronica; 
              2) le comunicazioni relative  ai  beni,  ai  servizi  o
          all'immagine  dell'impresa,  dell'organizzazione  o   della
          persona elaborate in modo indipendente, in  particolare  se
          fornite in assenza di un corrispettivo economico." 
              "Art.  10  Liberta'  di  accesso  ed  esercizio   delle
          attivita' di servizi 
              In vigore dal 8 maggio 2010 
              1.  Nei  limiti  del  presente  decreto,  l'accesso   e
          l'esercizio  delle  attivita'  di   servizi   costituiscono
          espressione della liberta' di iniziativa  economica  e  non
          possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate  o
          discriminatorie. 
              2. (abrogato)"