Art. 10 
 
 
Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
               relativo all'attivita' di facchinaggio 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  All'articolo
17, comma 1, della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  le  parole:  "di
capacita'  economico-finanziaria,   tecnico-organizzativa   e"   sono
soppresse.». 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 72 Attivita' di facchinaggio 
              1.  I   soggetti   che   presentano   la   segnalazione
          certificata  di  inizio  di   attivita'   per   l'esercizio
          dell'attivita' di facchinaggio ai  sensi  dell'articolo  17
          della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi  addetti  non
          sono tenuti  agli  adempimenti  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 
              1-bis. All'articolo 17, comma 1, della  legge  5  marzo
          2001,    n.    57,     le     parole:     "di     capacita'
          economico-finanziaria,   tecnico-organizzativa   e"    sono
          soppresse."