Art. 10 Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di facchinaggio 1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse.».
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 72 Attivita' di facchinaggio 1. I soggetti che presentano la segnalazione certificata di inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse."