Art. 11 
 
 
Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
  relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari 
 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo  19,  comma  2,  primo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 73 Attivita' di intermediazione commerciale e
          di affari 
              1. E' soppresso il ruolo di cui  all'articolo  2  della
          legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. 
              2. Le attivita' disciplinate  dalla  legge  3  febbraio
          1989, n. 39, sono soggette a  segnalazione  certificata  di
          inizio  di  attivita',  da  presentare   alla   Camera   di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  il
          tramite dello sportello unico  del  comune  competente  per
          territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, corredata delle  autocertificazioni  e  delle
          certificazioni  attestanti  il   possesso   dei   requisiti
          prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando ad essi la qualifica  di  intermediario  per  le
          diverse  tipologie  di  attivita',  distintamente  previste
          dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle attivita' di agente d'affari  non  rietranti
          tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
          E' fatta salva per le attivita'  relative  al  recupero  di
          crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie  matrimoniali  e
          di pubbliche relazioni,  l'applicazione  dell'articolo  115
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  le
          iscrizioni previste dal presente  decreto  per  i  soggetti
          diversi dalle imprese,  sono  effettuate  in  una  apposita
          sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del  possesso
          dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio  della   relativa
          attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA). 
              7. (abrogato) ".