Art. 12 
 
 
Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
   relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio 
 
  1. All'articolo 74, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  59  del
2010,  le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo  periodo,  della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 74 Attivita' di agente  e  rappresentante  di
          commercio 
              1.  Per  l'attivita'  di  agente  o  rappresentante  di
          commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della
          legge 3 maggio 1985, n. 204. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte
          degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e  iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando la relativa qualifica. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso all'attivita', all'articolo  5,  comma  1,  della
          legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b)  e  d)  sono
          soppresse  e  alla  lettera  c)  la  parola:  «fallito»  e'
          soppressa. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  le
          iscrizioni previste dal presente  decreto  per  i  soggetti
          diversi dalle imprese,  sono  effettuate  in  una  apposita
          sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del  possesso
          dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio  della   relativa
          attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204,  si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA)."