Art. 13 
 
 
Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
            relativo all'attivita' di mediatore marittimo 
 
  1. All'articolo 75, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  59  del
2010,  le  parole:  «dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo  periodo,  della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge». 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 75 Attivita' di mediatore marittimo 
              In vigore dal 8 maggio 2010 
              1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e'  soppresso
          il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della  legge  12  marzo
          1968, n. 478. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
          svolta in forma di impresa,  oppure  nel  repertorio  delle
          notizie  economiche   e   amministrative   (REA)   previsto
          dall'articolo 8 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          7  dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
          assegnando ad essi la relativa qualifica. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso all'attivita',  all'articolo  7  della  legge  12
          marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          4 gennaio 1973,  n.  66,  le  lettere  a),  c)  e  d)  sono
          soppresse. 
              5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  dall'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581,  le   iscrizioni   previste   dal   presente   decreto
          legislativo per i  soggetti  diversi  dalle  imprese,  sono
          effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
          dichiarativo  del   possesso   dei   requisiti   abilitanti
          all'esercizio della relativa attivita' professionale. 
              6. Ad ogni  effetto  di  legge,  i  richiami  al  ruolo
          contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478,  si  intendono
          riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
          registro delle  imprese  o  nel  repertorio  delle  notizie
          economiche e amministrative (REA). 
              7. Le competenze gia' attribuite alle  Commissioni  per
          la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma  1,  sono
          svolte dagli uffici delle Camere di commercio."