Art. 14 
 
 
Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla  legge  14  novembre
                            1941, n. 1442 
 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo  19,  comma  2,  primo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 3, le parole: «se l'attivita' e' svolta in  forma  di
impresa,  oppure  nel   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
assegnando ad essi  la  relativa  qualifica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quelli dei soggetti che  l'abilitano,  nella  posizione
REA relativa all'impresa»; 
    c) il comma 5 e' abrogato; 
    d) al comma 7 e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' soppressa la Commissione centrale di cui agli  articoli  14,
15, e 16 della legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  e  le  relative
funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.». 
  2.  Alla  legge  14  novembre   1941,   n.   1442,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  6,  comma  3,  primo  periodo,  come  modificato
dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  le  parole:
«Il soggetto deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite  di  100.000  euro,  nel
caso  di  una  Societa'  per  azioni,  nel   caso   di   Societa'   a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice,  Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso  l'esame  dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa  deve  essere  in
possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria,  comprovati
da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;
nel  caso  di  Societa'  a  responsabilita'  limitata,  Societa'   in
accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare,
attraverso  l'esame   dell'atto   costitutivo   e   delle   eventuali
modificazioni,   l'ammontare   del   capitale    sociale    realmente
sottoscritto e versato,»; al secondo  periodo,  le  parole:  «Per  le
ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  le  imprese
individuali e le societa' cooperative»; 
    b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  -  1.  Quando  il  richiedente  l'iscrizione  nell'elenco
autorizzato e' una societa', i certificati di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo  4  devono  riferirsi  al  presidente,  al  consigliere
delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale;
per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa'
in nome collettivo  a  tutti  i  loro  componenti;  per  le  societa'
cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi
soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6,
devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 76 Attivita' di spedizioniere 
              1.  Per  l'attivita'  di  spedizioniere  e'   soppresso
          l'elenco di cui all'articolo  2  della  legge  14  novembre
          1941, n. 1442. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura per il  tramite  dello  sportello  unico  del
          comune competente per territorio ai sensi dell'articolo  19
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  corredata   delle
          autocertificazioni e  delle  certificazioni  attestanti  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              3. La Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte
          degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive  i
          relativi dati nel registro delle  imprese,  e,  quelli  dei
          soggetti che  l'abilitano,  nella  posizione  REA  relativa
          all'impresa. 
              4.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei  requisiti   per
          l'accesso  all'attivita',  l'articolo  6  della  legge   14
          novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente: 
              «ART. 6 
              1. Non possono esercitare l'attivita' di  spedizioniere
          coloro  che  hanno  subito  condanne  per  delitti   contro
          l'Amministrazione  della  giustizia,  la   fede   pubblica,
          l'economia  pubblica,  l'industria  ed  il  commercio,   il
          patrimonio, nonche' condanne per  ogni  altro  delitto  non
          colposo per  il  quale  la  legge  commini  la  pena  della
          reclusione non inferiore, nel minimo, a  due  anni  o,  nel
          massimo, a cinque anni, salvo che non  sia  intervenuta  la
          riabilitazione. 
              2. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti di cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
          preposta all'attivita' commerciale e da  tutti  i  soggetti
          individuati dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di
          adeguata capacita' finanziaria, comprovati  dal  limite  di
          100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso
          di  Societa'  a  responsabilita'  limitata,   Societa'   in
          accomandita semplice, Societa' in nome collettivo,  occorre
          accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle
          eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale  sociale,
          e,  qualora  sia  inferiore  ai  100.000  euro,  richiedere
          prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di
          cui  sopra,  che   possono   consistere   in   fideiussioni
          rilasciate da compagnie di assicurazione o  da  aziende  di
          credito. Per le  ditte  individuali»  l'adeguata  capacita'
          finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili  o  da
          un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche'  mediante
          le suddette garanzie  fidejussorie  e  in  ogni  caso,  per
          importo  globale  non  inferiore  alla  cifra  piu'   volte
          richiamata. 
              4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno
          dei seguenti requisiti professionali: 
              a) aver conseguito un diploma di istruzione  secondaria
          di secondo grado in materie commerciali; 
              b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea
          in materie giuridico-economiche; 
              c) aver svolto un periodo di  esperienza  professionale
          qualificata nello specifico campo di  attivita'  di  almeno
          due anni anche non continuativi nel corso dei  cinque  anni
          antecedenti alla data di presentazione della  dichiarazione
          di cui al comma 2,  all'interno  di  imprese  del  settore,
          comprovato da idonea documentazione.». 
              5. (abrogato) 
              6. Ad ogni effetto  di  legge,  i  richiami  all'elenco
          contenuti  nella  legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  si
          intendono riferiti alle iscrizioni  previste  dal  presente
          articolo nel registro delle imprese o nel repertorio  delle
          notizie economiche e amministrative (REA). 
              7. Le competenze gia' attribuite alle  Commissioni  per
          la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1,  sono
          svolte dagli uffici delle Camere di commercio. 
              E' altresi' soppressa la Commissione  centrale  di  cui
          agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n.
          1442, e le relative funzioni sono assicurate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. " 
              Si riporta l'articolo 6 della legge 14  novembre  1941,
          n. 1442 e successive modificazioni (Istituzione di  elenchi
          autorizzati   degli   spedizionieri.),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1942, n.  6,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Articolo 6 
              1. Non possono esercitare l'attivita' di  spedizioniere
          coloro  che  hanno  subito  condanne  per  delitti   contro
          l'Amministrazione  della  giustizia,  la   fede   pubblica,
          l'economia  pubblica,  l'industria  ed  il  commercio,   il
          patrimonio, nonche' condanne per  ogni  altro  delitto  non
          colposo per  il  quale  la  legge  commini  la  pena  della
          reclusione non inferiore, nel minimo, a  due  anni  o,  nel
          massimo, a cinque anni, salvo che non  sia  intervenuta  la
          riabilitazione. 
              2. In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi
          collettivi i requisiti di cui  al  comma  1  devono  essere
          posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
          preposta all'attivita' commerciale e da  tutti  i  soggetti
          individuati dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              3. L'impresa deve essere in possesso dei  requisiti  di
          adeguata capacita' finanziaria, comprovati da  un  capitale
          sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;  nel
          caso di Societa' a responsabilita'  limitata,  Societa'  in
          accomandita semplice, Societa' in nome collettivo,  occorre
          accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle
          eventuali modificazioni, l'ammontare del  capitale  sociale
          realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia  inferiore
          ai 100.000 euro, richiedere  prestazioni  integrative  fino
          alla concorrenza del  limite  di  cui  sopra,  che  possono
          consistere  in  fideiussioni  rilasciate  da  compagnie  di
          assicurazione o da  aziende  di  credito.  Per  le  imprese
          individuali e le societa' cooperative l'adeguata  capacita'
          finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili  o  da
          un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche'  mediante
          le suddette garanzie  fidejussorie  e  in  ogni  caso,  per
          importo  globale  non  inferiore  alla  cifra  piu'   volte
          richiamata. 
              4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno
          dei seguenti requisiti professionali: 
              a) aver conseguito un diploma di istruzione  secondaria
          di secondo grado in materie commerciali; 
              b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea
          in materie giuridico-economiche; 
              c) aver svolto un periodo di  esperienza  professionale
          qualificata nello specifico campo di  attivita'  di  almeno
          due anni anche non continuativi nel corso dei  cinque  anni
          antecedenti alla data di presentazione della  dichiarazione
          di cui al comma 2,  all'interno  di  imprese  del  settore,
          comprovato da idonea documentazione."