Art. 15 
 
 
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174,  e  all'articolo  77
del decreto legislativo n. 59 del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                            acconciatore 
 
  1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2,  come  modificato  dall'articolo  77,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  le  parole:
«dichiarazione  di  inizio  di  attivita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'»  e  le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo  periodo,  della  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; 
    b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito  dall'articolo  77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59  del  2010,  dopo  la  parola:
«acconciatore»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ed  e'  iscritto  nel
repertorio    delle    notizie     economico-amministrative     (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione  certificata  di
inizio di attivita'». 
  2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente comma sono abrogati  gli  articoli  1,
commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della  legge
14 febbraio 1963, n. 161. Al  secondo  comma  dell'articolo  1  della
legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  le  parole:   "degli   articoli
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative  vigenti  in
materia".». 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge  17  agosto
          2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di  acconciatore.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2  settembre  2005,  n.
          204. cosi' come modificati dal presente decreto: 
              "Articolo 2 Definizione ed esercizio dell'attivita'  di
          acconciatore. 
              1.   L'attivita'   professionale    di    acconciatore,
          esercitata  in  forma  di  impresa  ai  sensi  delle  norme
          vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti  a
          modificare, migliorare, mantenere  e  proteggere  l'aspetto
          estetico  dei   capelli,   ivi   compresi   i   trattamenti
          tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
          carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e
          il trattamento estetico della barba, e ogni altro  servizio
          inerente o complementare. 
              2. L'esercizio dell'attivita' di  acconciatore  di  cui
          alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,
          e'  soggetto  a  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita' ai sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241e, da presentare allo sportello  unico  di  cui
          all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche
          presso il domicilio dell'esercente ovvero  presso  la  sede
          designata dal cliente, nel rispetto dei  criteri  stabiliti
          dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva  la
          possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore  nei
          luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione  e  nelle
          caserme o in altri  luoghi  per  i  quali  siano  stipulate
          convenzioni con pubbliche amministrazioni. 
              4. Non e'  ammesso  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 
              5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1  possono
          essere  svolti  anche  con  l'applicazione   dei   prodotti
          cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.
          713, e successive  modificazioni.  Alle  imprese  esercenti
          l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque  cedono
          alla propria  clientela  prodotti  cosmetici,  parrucche  e
          affini, o altri beni accessori, inerenti ai  trattamenti  e
          ai servizi effettuati, non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  e
          successive modificazioni. 
              6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di
          cui  al  comma  1,  le  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          acconciatore  possono  avvalersi  anche  di  soggetti   non
          stabilmente  inseriti  all'impresa,  purche'  in   possesso
          dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le
          imprese  di  cui  al  presente  comma  sono  autorizzate  a
          ricorrere  alle  diverse  tipologie  contrattuali  previste
          dalla legge. 
              7.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore   puo'
          essere svolta unitamente a quella  di  estetista  anche  in
          forma di imprese  esercitate  nella  medesima  sede  ovvero
          mediante la costituzione di una societa'. E' in  ogni  caso
          necessario il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  lo
          svolgimento  delle  distinte  attivita'.  Le   imprese   di
          acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al
          comma  1,  possono  svolgere   esclusivamente   prestazioni
          semplici di manicure e pedicure estetico " 
              "Articolo 3 Abilitazione professionale. 
              1.  Per  esercitare  l'attivita'  di  acconciatore   e'
          necessario     conseguire     un'apposita      abilitazione
          professionale    previo    superamento    di    un    esame
          tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: 
              a) dallo svolgimento  di  un  corso  di  qualificazione
          della  durata  di  due  anni,  seguito  da  un   corso   di
          specializzazione  di  contenuto   prevalentemente   pratico
          ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno
          presso un'impresa di acconciatura, da effettuare  nell'arco
          di due anni; 
              b) da un periodo di inserimento  della  durata  di  tre
          anni  presso  un'impresa  di  acconciatura,  da  effettuare
          nell'arco  di  cinque  anni,  e  dallo  svolgimento  di  un
          apposito  corso  di  formazione  teorica;  il  periodo   di
          inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare  nell'arco
          di due anni,  qualora  sia  preceduto  da  un  rapporto  di
          apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,
          e  successive  modificazioni,  della  durata  prevista  dal
          contratto nazionale di categoria. 
              2. Il corso di formazione teorica di cui  alla  lettera
          b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di
          un rapporto di lavoro. 
              3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a)  e
          b) del  comma  1,  consiste  in  un  periodo  di  attivita'
          lavorativa qualificata,  svolta  in  qualita'  di  titolare
          dell'impresa o socio partecipante  al  lavoro,  dipendente,
          familiare  coadiuvante   o   collaboratore   coordinato   e
          continuativo, equivalente  come  mansioni  o  monte  ore  a
          quella prevista dalla contrattazione collettiva. 
              4.    Non    costituiscono     titolo     all'esercizio
          dell'attivita' professionale  gli  attestati  e  i  diplomi
          rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
          che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi
          pubblici competenti. 
              5. Per ogni sede  dell'impresa  dove  viene  esercitata
          l'attivita' di acconciatura deve  essere  designato,  nella
          persona del titolare, di un socio partecipante  al  lavoro,
          di  un   familiare   coadiuvante   o   di   un   dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          dell'abilitazione  professionale   di   cui   al   presente
          articolo. 
              5-bis. Il responsabile tecnico  garantisce  la  propria
          presenza   durante   lo   svolgimento   dell'attivita'   di
          acconciatore ed e' iscritto nel  repertorio  delle  notizie
          economico-amministrative   (REA)    contestualmente    alla
          trasmissione della segnalazione certificata  di  inizio  di
          attivita'. 
              6.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore   puo'
          essere esercitata  dai  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea in conformita' alle  norme  vigenti  in
          materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
          professionali nel quadro dell'ordinamento  comunitario  sul
          diritto  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione   dei
          servizi." 
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 77 Attivita' di acconciatore 
              1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17  agosto  2005,
          n. 174, e' sostituito dal seguente: 
              «2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui
          alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,
          e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi
          dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico  di
          cui all'articolo 38 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.». 
              2. Dopo il comma  5  dell'articolo  3  della  legge  17
          agosto 2005, n. 174, e' inserito il  seguente:  «5-bis.  Il
          responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante
          lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.». 
              2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente comma sono abrogati  l'articolo  1,  commi  terzo,
          quarto, quinto e sesto e gli articoli 2, 2-bis, 3,  4  e  5
          della legge 14 febbraio 1963,  n.  161.  Al  secondo  comma
          dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,  n.  161,  le
          parole: "degli articoli successivi", sono sostituite  dalle
          seguenti: "legislative vigenti in materia.""