Art. 16 
 
 
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del
decreto  legislativo  n.  59  del  2010,  relativo  all'attivita'  di
                              estetista 
 
  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n.  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78  del  decreto
legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione  di  inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione  certificata
di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «articolo  19
della legge»; 
    b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo  78  del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto  nel  repertorio  delle
notizie   economico   amministrative   (REA)   contestualmente   alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.»; 
  2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo  n.  59  del
2010  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Sono  o  restano  abrogati
l'articolo  4,  comma  1,  l'articolo  6,  comma  4,  dalle   parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma,
e l'articolo 9, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "in  forma  di
imprese esercitate nella medesima  sede  ovvero  mediante  una  delle
forme di societa' previste dal secondo comma  dell'articolo  3  della
legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.». 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge  4
          gennaio  1990,   n.   1   (Disciplina   dell'attivita'   di
          estetista.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  gennaio
          1990, n. 4, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Articolo 2 
              1. L'attivita' professionale di cui all'articolo  1  e'
          esercitata in forma di impresa, individuale  o  societaria,
          ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio
          dell'attivita' ai  soggetti  non  iscritti  all'Albo  delle
          imprese artigiane di  cui  all'articolo  5  della  legge  8
          agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle  imprese  di  cui
          all'articolo 8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580.
          L'esercizio  dell'attivita'  di  estetista  e'  soggetto  a
          segnalazione certificata di inizio di  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  da
          presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38  del
          decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." 
              < < Art.3. 01. Per ogni sede  dell'impresa  dove  viene
          esercitata l'attivita' di estetista deve essere  designato,
          nella persona del titolare, di  un  socio  partecipante  al
          lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un  dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
          garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
          attivita' di estetica . Il responsabile tecnico e' iscritto
          nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA)
          contestualmente  alla   trasmissione   della   segnalazione
          certificata di inizio di attivita'. 
              1. La  qualificazione  professionale  di  estetista  si
          intende  conseguita,   dopo   l'espletamento   dell'obbligo
          scolastico, mediante il superamento di  un  apposito  esame
          teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: 
              a) di un apposito  corso  regionale  di  qualificazione
          della durata di due anni, con un minimo di 900  ore  annue;
          tale  periodo  dovra'  essere  seguito  da  un   corso   di
          specializzazione della durata di un anno oppure da un  anno
          di inserimento presso una impresa di estetista; 
              b)  oppure  di  un   anno   di   attivita'   lavorativa
          qualificata in  qualita'  di  dipendente,  a  tempo  pieno,
          presso uno studio medico specializzato oppure  una  impresa
          di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
          apprendistato  presso  una  impresa  di   estetista,   come
          disciplinato dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25  ,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  della  durata
          prevista dalla contrattazione collettiva  di  categoria,  e
          seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore,  di
          formazione teorica, integrativi delle  cognizioni  pratiche
          acquisite presso l'impresa di estetista; 
              c) oppure di un periodo, non inferiore a tre  anni,  di
          attivita'  lavorativa  qualificata,  a  tempo   pieno,   in
          qualita' di dipendente o  collaboratore  familiare,  presso
          una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
          del libretto di lavoro o  di  documentazione  equipollente,
          seguita dai corsi regionali di formazione  teorica  di  cui
          alla lettera b).  Il  periodo  di  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera  c)  deve  essere  svolto  nel  corso  del
          quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di  cui  alla
          lettera b). 
              2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma  1
          sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 . > > . 
              Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 78 Attivita' di estetista 
              1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990,  n.  1,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 2 
              1. L'attivita' professionale di cui all'articolo  1  e'
          esercitata in forma di impresa, individuale  o  societaria,
          ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio
          dell'attivita' ai  soggetti  non  iscritti  all'Albo  delle
          imprese artigiane di  cui  all'articolo  5  della  legge  8
          agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle  imprese  di  cui
          all'articolo 8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580.
          L'esercizio  dell'attivita'  di  estetista  e'  soggetto  a
          dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo
          19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
          241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo
          38 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              2. All'articolo 3 della legge 4  gennaio  1990,  n.  1,
          prima del comma 1 e' inserito il seguente: 
              «01. Per ogni sede dell'impresa dove  viene  esercitata
          l'attivita'  di  estetista  deve  essere  designato,  nella
          persona del titolare, di un socio partecipante  al  lavoro,
          di  un   familiare   coadiuvante   o   di   un   dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
          garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
          attivita' di estetica.». 
              3. Sono o  restano  abrogati  l'articolo  4,  comma  1,
          l'articolo  6,  comma  4,  dalle  parole:  "prevedendo   le
          relative sessioni" fino alla fine del  precitato  comma,  e
          l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma
          di imprese esercitate nella medesima sede  ovvero  mediante
          una delle forme di  societa'  previste  dal  secondo  comma
          dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.  443",  della
          legge 4 gennaio 1990, n. 1."