Art. 17 Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di tintolavanderia 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».
Note all'art. 17: Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 79 Attivita' di tinto lavanderia 1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni. 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;»; 3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: «previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse. 4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.». 5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' abrogato"