Art. 17 
 
 
Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
              relativo all'attivita' di tintolavanderia 
 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo n.  59  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio  di
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19,  comma
2, secondo periodo, della  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 19 della legge»; 
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84,  come  integrate  e
modificate  dal  presente  articolo,   escluse   quelle   concernenti
l'obbligo di designazione  del  responsabile  tecnico,  si  applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente  di  lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere  utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 79 Attivita' di tinto lavanderia 
              1.   L'esercizio   dell'attivita'   professionale    di
          tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n.  84,
          e'  soggetto  a  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per   le
          attivita'   produttive   di   cui   all'articolo   38   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n.
          84, come integrate  e  modificate  dal  presente  articolo,
          escluse quelle concernenti l'obbligo  di  designazione  del
          responsabile tecnico, si applicano anche  alle  imprese  di
          lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali
          ad acqua ed  essiccatori  destinati  ad  essere  utilizzati
          direttamente dalla clientela previo  acquisto  di  appositi
          gettoni. 
              2. La lettera a) del  comma  2  dell'articolo  2  della
          legge  22  febbraio  2006,  n.  84,  e'  sostituita   dalla
          seguente:  «a)  frequenza  di   corsi   di   qualificazione
          tecnico-professionale  della  durata  di  almeno  450   ore
          complessive da svolgersi nell'arco di un anno;»; 
              3. All'articolo 2, comma 4,  della  legge  22  febbraio
          2006, n. 84, le parole: «previa determinazione dei  criteri
          generali in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano» sono soppresse. 
              4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 6 
              1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare
          a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino
          all'adozione delle  disposizioni  regionali  di  attuazione
          della presente legge che prevedono termini e modalita'  per
          la   designazione   del   responsabile   tecnico   di   cui
          all'articolo 2, comma 2.». 
              5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006,
          n. 84, e' abrogato"