Art. 18 
 
 
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n.  59
  del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli 
 
  1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. E' soppresso  il
ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del  testo  unico  approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011,  recante  approvazione
del testo unico delle leggi sui  consigli  provinciali  dell'economia
corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione  del  ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici; 
    b)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato in data 11 luglio 1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione  del  nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  del  ruolo  degli  stimatori  e
pesatori pubblici. 
  Art. 80-ter(Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). -  1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo  e'
soppresso lo  specifico  ruolo  per  il  mediatore  delle  unita'  da
diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e
51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono  soppresse,
nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». 
  Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva
la   possibilita'    di    successive    modificazioni    nell'ambito
dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli dei  periti
e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo  dei
periti e degli esperti presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato in data  29  dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio  1980,
sono apportate le seguenti modificazioni. 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  -  L'iscrizione
nel  ruolo  e'  disposta  dalla  camera  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura.»; 
    b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di
cui all'articolo 4» e le parole:  «la  commissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura»; 
    c) al primo comma dell'articolo 6 le parole:  «ed  alla  proposta
della commissione di cui all'art. 4» sono  soppresse  ed  al  secondo
comma dell'articolo 6 le parole: «in  base  ad  istruttoria  eseguita
dalla commissione anzidetta» sono soppresse; 
    d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la  commissione
centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli  esperti  di  cui
all'articolo seguente» sono abrogate; 
    e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi; 
    f)  all'articolo  10   le   parole:   «l'attivita'   abitualmente
esercitata» sono soppresse; 
    g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Il  ruolo  e'
pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito
della camera di commercio.»; 
    h)  all'articolo  13,  le  parole:   «La   commissione   di   cui
all'articolo  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  Camera  di
commercio,  industria  agricoltura  e  artigianato»;  le  parole:  «e
propone, ove del caso, l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
successivo art. 15» sono soppresse; 
    i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio»
e il quinto comma e' abrogato; 
    l) sono abrogati gli articoli 3, 5,  primo  comma,  limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,
e 16. 
  2. Le competenze relative alla gestione  del  ruolo  dei  periti  e
degli esperti sono assolte dall'ufficio competente  della  camera  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   in    forma
semplificata. 
  Art.  80-quinquies   (Apertura,   modificazione,   ampliamento   ed
esercizio di un magazzino generale). - 1.  L'attivita'  di  apertura,
modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino  generale  e'
soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma,  alla  segnalazione
certificata di inizio di attivita', da presentare  con  comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo
sportello unico per le attivita' produttive. 
  2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo  2  del
regio decreto-legge 1°  luglio  1926,  n.  2290,  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  imprese  che  vogliono  istituire  ed  esercitare  un
magazzino generale devono  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese  che  trasmette
anche  allo  sportello  unico  per   le   attivita'   produttive   la
segnalazione certificata di  inizio  dell'attivita'  corredata  dalle
seguente  documentazione  e  dichiarazioni  sostitutive   dal   quale
risulti:». 
  3. All'articolo 21,  secondo  comma,  del  regio  decreto-legge  1°
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso  il  detto  termine»  sono
soppresse. 
  4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16  gennaio
1927,  n.  126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  1.   -1.   La
segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a  esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o  da  trasformare  deve
essere corredata da un regolare progetto  delle  opere  da  compiere,
munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo
piano  finanziario,  con  l'indicazione  delle  persone  o  enti  che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti  saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia  vistata  dall'ufficio
del genio civile.  Le  valutazioni  di  carattere  edilizio  sono  di
competenza dello sportello unico dell'edilizia  a  cui  lo  sportello
unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza.  Lo  sportello
unico dell'edilizia comunica  l'esito  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.". 
  5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui  al  regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
liberazione della cauzione deve essere  chiesta  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   contestualmente   alla   presentazione   della
segnalazione di  cessazione  dell'attivita'  presentata  al  registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata
dal registro delle imprese e nell'albo  della  camera  di  commercio.
Trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'ultima   di   tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di  commercio
pronuncia la liberazione della  cauzione;  l'opposizione  ha  effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con  sentenza
provvisoriamente esecutiva.". 
  6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le  verifiche  necessarie,  anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti  dall'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990.   Tali
accertamenti  verranno  effettuati,   di   concerto   col   Ministero
dell'economia e delle finanze -  Agenzia  delle  dogane-,  quando  si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.". 
  7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli  6  e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926,  n.  2290,  e  dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al  regio  decreto  16  gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione  certificata
di inizio di  attivita'.  Trovano  applicazione  anche  ai  magazzini
generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle  attivita'
commerciali ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini  generali  requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in  sede
di determinazione  della  cauzione  o  fideiussione  per  l'esercizio
dell'attivita'. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  applicabili  ai
magazzini generali per gli  aspetti  di  natura  fiscale  e  per  gli
aspetti della  loro  attivita'  riconducibili  ad  attivita'  escluse
dall'ambito  di  applicazione   del   presente   decreto   ai   sensi
dell'articolo 4. 
  8. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. 
    a) gli articoli 2,  primo  comma,  quinto  paragrafo,  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  "Ordinamento  dei
magazzini generali". 
    b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto  16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del  regolamento  generale
concernente l'ordinamento e  l'esercizio  dei  magazzini  generali  e
l'applicazione  delle  discipline  doganali  ai  predetti   magazzini
generali. 
  Art. 80-sexies  (Impianto  di  un  nuovo  molino,  trasferimento  o
trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di
impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini
esistenti e' soggetto, ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  3,  alla
segnalazione certificata di inizio di attivita',  da  presentare  con
comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9  del  decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40,  al  registro  delle  imprese  che  la  trasmette
immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, la legge  7  novembre  1949,  n.  857,  e  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».