Art. 19 
 
 
Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
       relativo ai marchi ed attestati di qualita' dei servizi 
 
  1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Le  violazioni  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  ai  fini   della
individuazione  di   eventuali   azioni   ingannevoli   o   omissioni
ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice
del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 27 del medesimo codice.». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo  81  Marchi  ed  attestati  di  qualita'  dei
          servizi 
              1. I soggetti, pubblici  o  privati,  che  istituiscono
          marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o
          sono  responsabili   della   loro   attribuzione,   rendono
          disponibili  ai  prestatori  ed  ai  destinatari,   tramite
          pubblicazione sul proprio sito internet,  informazioni  sul
          significato dei marchi e sui criteri  di  attribuzione  dei
          marchi  e  degli  altri  attestati  di  qualita',   dandone
          contemporaneamente  notizia  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed evidenziando se si  tratta  di  certificazioni
          rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di  cui
          al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 9 luglio 2008 
              1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma
          1 sono valutate ai fini della individuazione  di  eventuali
          azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai  sensi  degli
          articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
          n. 206, e successive modificazioni, recante il  codice  del
          consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di
          cui all'articolo 27 del medesimo codice."