Art. 2 
 
 
Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo  ai  procedimenti  di  rilascio   delle   autorizzazioni   e
all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Ai  fini  del  rilascio  del
titolo  autorizzatorio  riguardante  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' di servizi di cui al presente decreto  si  segue,  ove  non
diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in
vigore del  presente  comma,  prevedono  regimi  autorizzatori  o  di
dichiarazione di inizio attivita', si  applica  l'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 
  2. All'articolo 64 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura  o  il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di  alimenti
e bevande  al  pubblico,  comprese  quelle  alcooliche  di  qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,  sono  soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal  comune  competente  per  territorio
solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura  e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento  della
gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma,
in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di  inizio  di
attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla  dichiarazione  di
inizio di attivita' ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  secondo
periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata  alla
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»; 
    c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo   17   Procedimenti   di    rilascio    delle
          autorizzazioni 
              1. Ai  fini  del  rilascio  del  titolo  autorizzatorio
          riguardante l'accesso  e  l'esercizio  delle  attivita'  di
          servizi di cui  al  presente  decreto  si  segue,  ove  non
          diversamente previsto, il procedimento di cui  all'articolo
          20 della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  In  tutti  i  casi
          diversi da quelli di cui all'articolo 14  per  i  quali  le
          norme vigenti, alla data di entrata in vigore del  presente
          comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di
          inizio attivita', si applica l'articolo 19  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.. 
              2. Qualora sussista un motivo imperativo  di  interesse
          generale,  puo'  essere  imposto  che  il  procedimento  si
          concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. 
              3. Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorre dai momento in  cui  il  prestatore  ha  presentato
          tutta la documentazione  necessaria  ai  fini  dell'accesso
          all'attivita' e al suo esercizio. 
              4. Le autorita'  competenti  assicurano  che  per  ogni
          domanda di autorizzazione sia rilasciata una  ricevuta.  La
          ricevuta deve contenere le informazioni seguenti: 
              a)  il  termine  previsto  per   la   conclusione   del
          procedimento e i casi in cui la sua decorrenza  subisca  un
          differimento o una sospensione; 
              b) i mezzi di ricorso previsti; 
              c) fatti  salvi  i  casi  in  cui  il  procedimento  si
          conclude con l'adozione di un  provvedimento  espresso,  la
          menzione che, in mancanza  di  risposta  entro  il  termine
          previsto, l'autorizzazione e considerata come rilasciata. 
              5. Quando la domanda e' presentata per  via  telematica
          la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica." 
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 64 Somministrazione di alimenti e bevande 
              1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi
          di somministrazione di  alimenti  e  bevande  al  pubblico,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di  cui
          alla legge  25  agosto  1991,  n.  287,  sono  soggetti  ad
          autorizzazione  rilasciata  dal   comune   competente   per
          territorio solo nelle zone soggette a tutela ai  sensi  del
          comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri
          casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita'
          degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono
          soggetti a segnalazione certificata di inizio di  attivita'
          da  presentare  allo  sportello  unico  per  le   attivita'
          produttive del comune competente per territorio,  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              2. E'  subordinata  alla  segnalazione  certificata  di
          inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19  della  legge
          n. 241 del 1990, anche l'attivita' di  somministrazione  di
          alimenti  e  bevande  riservata  a   particolari   soggetti
          elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e  h)  del
          comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
          Resta fermo quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. 
              3. Al fine  di  assicurare  un  corretto  sviluppo  del
          settore, i comuni, limitatamente alle zone  del  territorio
          da  sottoporre  a   tutela,   adottano   provvedimenti   di
          programmazione   delle   aperture   degli    esercizi    di
          somministrazione di alimenti e bevande al pubblico  di  cui
          al comma 1, ferma  restando  l'esigenza  di  garantire  sia
          l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un
          servizio adeguato sia quello  dell'imprenditore  al  libero
          esercizio   dell'attivita'.   Tale   programmazione    puo'
          prevedere, sulla base di parametri oggettivi  e  indici  di
          qualita' del servizio, divieti o  limitazioni  all'apertura
          di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non
          altrimenti  risolvibili   di   sostenibilita'   ambientale,
          sociale e  di  viabilita'  rendano  impossibile  consentire
          ulteriori flussi di pubblico nella zona senza  incidere  in
          modo gravemente negativo sui  meccanismi  di  controllo  in
          particolare per il consumo di alcolici, e senza  ledere  il
          diritto dei residenti alla  vivibilita'  del  territorio  e
          alla normale  mobilita'.  In  ogni  caso,  resta  ferma  la
          finalita' di tutela e salvaguardia  delle  zone  di  pregio
          artistico, storico,  architettonico  e  ambientale  e  sono
          vietati criteri legati alla verifica di natura economica  o
          fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno  economico
          o sulla prova di una  domanda  di  mercato,  quali  entita'
          delle vendite di alimenti e bevande  e  presenza  di  altri
          esercizi di somministrazione. 
              4. Il trasferimento della gestione o della  titolarita'
          di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi  o  a
          causa di morte e' subordinato  all'effettivo  trasferimento
          dell'attivita' e al possesso dei  requisiti  prescritti  da
          parte del subentrante. 
              5.  L'esercizio  dell'attivita'  e'  subordinato   alla
          conformita' del locale ai  criteri  sulla  sorvegliabilita'
          stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,  anche  in
          caso di ampliamento della superficie. 
              6.   L'avvio   e    l'esercizio    dell'attivita'    di
          somministrazione di  alimenti  e  bevande  e'  soggetto  al
          rispetto    delle     norme     urbanistiche,     edilizie,
          igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
              7. Il comma 6 dell'articolo 3  della  legge  25  agosto
          1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: 
              «6. Sono escluse dalla programmazione le  attivita'  di
          somministrazione di alimenti e bevande: 
              a) al domicilio del consumatore; 
              b)  negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,   pensioni,
          locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente  alle
          prestazioni rese agli alloggiati; 
              c) negli esercizi posti nelle aree  di  servizio  delle
          autostrade  e   nell'interno   di   stazioni   ferroviarie,
          aeroportuali e marittime; 
              d) negli esercizi  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita'  congiunta
          di trattenimento e svago; 
              e) nelle mense aziendali  e  negli  spacci  annessi  ai
          circoli cooperativi e degli enti a carattere  nazionale  le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno; 
              f) esercitate  in  via  diretta  a  favore  dei  propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
              g)  nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle   comunita'
          religiose; in stabilimenti militari delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
              h) nei mezzi di trasporto pubblico.» 
              8. L'autorizzazione e il  titolo  abilitativo  decadono
          nei seguenti casi: 
              a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti  piu'
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e
          2; 
              b) qualora il  titolare  sospenda  l'attivita'  per  un
          periodo superiore a dodici mesi; 
              c) qualora venga meno la rispondenza  dello  stato  dei
          locali ai criteri stabiliti dal Ministro  dell'interno.  In
          tale caso, il titolare puo' essere espressamente  diffidato
          dall'amministrazione competente  a  ripristinare  entro  il
          termine assegnato il regolare stato dei locali; 
              d) nel caso di attivita'  soggetta  ad  autorizzazione,
          qualora il titolare, salvo proroga in  caso  di  comprovata
          necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni. 
              9. Il comma 1 dell'articolo 10 della  legge  25  agosto
          1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:  «1.  A  chiunque
          eserciti l'attivita' di  somministrazione  al  pubblico  di
          alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza  la
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita',  ovvero
          quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di
          divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il  titolare  non
          vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la
          chiusura dell'esercizio.». 
              10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  l'articolo  4,
          comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
          sono abrogati."