Art. 3 Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato 1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 65 Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» e' sostituita dalla seguente: segnalazione certificata di inizio di attivita'; 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato."