Art. 3 
 
 
Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                 relativo agli esercizi di vicinato 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 65 Esercizi di vicinato 
              1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
          della superficie di un esercizio di vicinato, come definito
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto
          legislative  31  marzo  1998,  n.  114,  sono  soggetti   a
          segnalazione  certificata  di  inizio   di   attivita'   da
          presentare allo sportello unico per le attivita' produttive
          del   comune   competente   per   territorio,   ai    sensi
          dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2.  All'articolo  7,  comma  2,  alinea,  del   decreto
          legislativo   31   marzo   1998,   n.   114,   la   parola:
          «comunicazione» e' sostituita dalla seguente:  segnalazione
          certificata di inizio di attivita'; 
              3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
          marzo 1998, n. 114, e' abrogato."