Art. 4 
 
 
Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
                    relativo agli spacci interni 
 
  1. All'articolo 66 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma  2,  secondo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cosi' come modificato dal
          presente decreto: 
              "Articolo 66 Spacci interni 
              1. La vendita di prodotti a  favore  di  dipendenti  da
          enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di
          cooperative di consumo,  di  aderenti  a  circoli  privati,
          nonche'  la  vendita  nelle   scuole   e   negli   ospedali
          esclusivamente a favore  di  coloro  che  hanno  titolo  ad
          accedervi, di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo
          31  marzo  1998,  n.  114,  e'  soggetta   a   segnalazione
          certificata di  inizio  di  attivita'  da  presentare  allo
          sportello unico per  le  attivita'  produttive  del  comune
          competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve  essere  effettuata  in
          locali non aperti al  pubblico,  che  non  abbiano  accesso
          dalla pubblica via. 
              2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  la  parola:  «comunicazione»  e'
          sostituita  dalle  seguenti:  segnalazione  certificata  di
          inizio di attivita'; 
              3.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  16  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati."